In tema di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori, l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c.
L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario ed è strettamente personale.
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può integrare gli estremi di una donazione indiretta alla figlia nominata erede.
La Cassazione prevede che il diritto di abitazione grava dapprima sulla porzione disponibile e poi sulla quota di riserva del coniuge superstite.
Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione.
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare".
La tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo del trust è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" bensì dall'azione di riduzione.
Non è possibile prevedere la sostituzione del diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. con l'equivalente di una somma di denaro.
In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante.
La rinuncia all'eredità da parte di uno dei coniugi non comporta automaticamente la perdita del rinunciante ad ottenere l'assegno di mantenimento in sede di separazione.