La Rinuncia al Legato in Sostituzione della Quota di Legittima
Per avvalersi dell'azione di riduzione, è necessario soddisfare una specifica condizione qualora il testatore abbia assegnato al legittimario un legato in sostituzione della sua quota di legittima, come indicato dall'articolo 551 del codice civile. In questi casi, è imprescindibile la rinuncia esplicita al legato per poter procedere con un'azione di riduzione volta alla riacquisizione della quota di legittima riservata.
La giurisprudenza sottolinea che una semplice azione di riduzione o l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non equivale a una rinuncia tacita al legato sostitutivo. È richiesta, infatti, una chiara e inequivocabile manifestazione di volontà di rifiuto del legato per poter esercitare il diritto alla quota di legittima attraverso l'azione di riduzione.
È stato inoltre chiarito che l'omissione della rinuncia al legato sostitutivo può essere identificata e considerata autonomamente dalle autorità, e che l'accettazione del legato sostitutivo determina automaticamente e in modo definitivo la perdita del diritto alla quota di legittima. Questa disposizione stabilisce che, una volta accettato il legato in sostituzione, il legittimario perde irrevocabilmente la possibilità di rivendicare la sua quota di legittima mediante azione di riduzione.