La definizione di donazione - Avvocato Pedrazzoli

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La definizione di donazione

La donazione è definita come un contratto attraverso il quale un soggetto, denominato donante, trasferisce parte del proprio patrimonio a un altro soggetto, il donatario, senza ricevere alcun corrispettivo in cambio. Questo atto è motivato dallo spirito di liberalità e comporta un arricchimento del patrimonio del donatario e un corrispondente impoverimento di quello del donante.
La donazione è quindi un atto di liberalità e si caratterizza per la trasmissione di un diritto o l'assunzione di un obbligo. A differenza di altri atti a titolo gratuito, la donazione implica non solo un beneficio per il donatario, ma anche un impoverimento sostanziale per il donante. Di conseguenza, atti come il mutuo senza interessi o il mandato gratuito non possono essere classificati come donazioni, in quanto non implicano un impoverimento permanente del patrimonio del donante.

Dal punto di vista giurisprudenziale, lo spirito di liberalità è un elemento indispensabile per configurare un atto come donazione. Non è sufficiente la semplice assenza di corrispettivo, che caratterizza i negozi a titolo gratuito, ma è necessaria la presenza di uno spirito di liberalità, l'aumento del patrimonio del donatario e l'impoverimento di quello del donante.

In questo contesto, il comodato, anche se concesso per un lungo periodo o riguardante beni di notevole valore, non viene considerato una donazione se la temporaneità dell'uso concesso al comodatario dimostra l'assenza di animus donandi. Analogamente, i contratti che regolano doveri morali tra conviventi vengono considerati contratti gratuiti atipici e non sono soggetti a nullità per difetto di forma. Tuttavia, la semplice esistenza di una convivenza more uxorio non attribuisce automaticamente un carattere donativo o liberale alle operazioni patrimoniali.

Inoltre, una donazione realizzata con lo scopo esclusivo di depauperare il patrimonio del donante in modo fraudolento è considerata nulla, in quanto illecita è l'intenzione sottostante. Un trasferimento di strumenti finanziari per spirito di liberalità da un conto di deposito titoli a un altro, realizzato tramite bancogiro, costituisce una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Per la stabilità dell'attribuzione patrimoniale è necessaria la stipulazione di un atto pubblico di donazione, a meno che non si tratti di una donazione di modico valore.

Infine, è da considerare la recente pronuncia della Cassazione riguardo al contratto atipico di mantenimento, che prevede che il vitaliziante si obblighi a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante in cambio dell'alienazione di un bene. Questo contratto è caratterizzato dalla presenza di un'incertezza sia sulla durata della vita del vitaliziato sia sull'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante.
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