I bonifici e le somme erogate in vita dal defunto
Un’altra indagine che deve senza dubbio essere condotta è quella relative alle movimentazioni di denaro che sono state fatte in vita dal defunto.
Purtroppo, la legge prevede l’obbligo per le banche di conservare e fornire la documentazione unicamente per un tempo di dieci anni antecedenti alla data di richiesta alla Banca interessata.
Vale comunque sempre la pena di indagare dove teneva i propri conti correnti il defunto e quali movimenti ha posto in essere.
Quale è il destino dei bonifici che eventualmente riusciamo a trovare?
Occorre partire da un presupposto di legge molto importante. Il nostro ordinamento prevede che per le donazioni, che non siano di modico valore, debba obbligatoriamente essere utilizzata la forma dell’atto pubblico ovvero un atto redatto da un notaio.
Che cosa dire, allora, del classico bonifico effettuato dal padre al figlio oppure della nonna al nipote con ad esempio la causale: “Ti voglio bene. Nonna.”?
Si tratta senza dubbio di una donazione diretta priva del requisito formale dell’atto pubblico.
Si segnala sul punto la nota e recente sentenza Cass. Civ., Sez. Unite, 27 luglio 2017, n. 18725 la quale ha stabilito che “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.”
Questo significa che il famoso bonifico effettuato con così tanta leggerezza dal padre al figlio sarà da considerarsi nullo e dovrà essere restituito alla massa ereditaria per intero.
In questo caso non in forza di collazione ma di vera e propria nullità del bonifico stesso.