L'Articolo 1412 del Codice Civile e il Contratto a Favore di Terzo Post Mortem
L'articolo 1412 del codice civile italiano introduce una specifica variante del contratto a favore di terzo, caratterizzata dall'erogazione del beneficio da parte del promittente dopo la morte dello stipulante.
Caratteristiche Distintive rispetto all'Articolo 1411:
- In questa fattispecie, la norma stabilisce una divergenza significativa rispetto all'articolo 1411, conferendo allo stipulante il potere di revocare il beneficio in qualsiasi momento, anche a seguito della dichiarazione di accettazione da parte del terzo.
- Interessante notare come la revoca possa essere esercitata anche tramite testamento, rendendo tale atto efficace solo post mortem dello stipulante.
Facoltà di Revoca e Rinuncia:
- Lo stipulante detiene la facoltà di rinunciare a questo potere di revoca, prevista espressamente dalla normativa, attraverso una dichiarazione scritta.
- È fondamentale, tuttavia, fare attenzione a non violare il divieto di patto successorio. La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 27624/2017 della Sezione II, ha affrontato un caso di rinunzia preventiva alla revoca, sottolineando la rilevanza di questo divieto.
- Differenziare tra la rinunzia al potere di revoca e l'inclusione del terzo nella stipulazione è essenziale, poiché quest'ultima potrebbe trasformare il contratto in un patto successorio, come evidenziato nella Sentenza n.8335/1990 della Cassazione Civile, Sezione II.
Differenze con l'Attribuzione Mortis Causa:
- Il contratto a favore di terzo post mortem, sebbene abbia affinità con le liberalità mortis causa, si distingue nettamente per il suo carattere di diritto già esistente, efficace solo alla morte dello stipulante.
Casi di Premorienza del Terzo Beneficiario:
- In caso di premorienza del terzo beneficiario rispetto allo stipulante, il diritto si trasferisce agli eredi del terzo, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1412.
- Tale trasmissione avviene mortis causa e jure hereditatis, rimanendo tuttavia l'attribuzione dello stipulante un'attribuzione inter vivos.
Distinzioni Cruciali e Casi di Confine:
- È essenziale discernere le situazioni in cui l'attribuzione mortis causa avviene in contrasto con il divieto di patti successori previsto dall'articolo 458 del codice civile.
- Un caso particolare riguarda il contratto in cui, oltre alla facoltà di revoca, è prevista la nomina di un nuovo beneficiario tramite testamento, potenzialmente contraddicendo il divieto dei patti successori.
Considerazioni Dottrinali:
- La dottrina si divide nell'interpretare la natura di questo contratto: una corrente minoritaria lo considera un negozio mortis causa, mentre la maggioranza lo vede come un negozio inter vivos, distinto dai patti successori.
- Altre questioni aperte riguardano la revoca del beneficio, la rinuncia al potere di revoca e la designazione testamentaria del terzo.
Giurisprudenza rilevante:
- Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 27624/2017: Affronta la questione della rinuncia preventiva alla revoca di una stipulazione e la sua relazione con il divieto di patto successorio.
- Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 8335/1990: Esamina la distinzione tra rinuncia al potere di revoca e l'inclusione del terzo nella stipulazione, sottolineando come quest'ultima potrebbe trasformare il contratto in un patto successorio.