L'accettazione tacita di eredità
L'accettazione tacita si realizza senza alcuna dichiarazione: basta compiere un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che non si avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. È il modo più insidioso di diventare eredi, perché avviene attraverso comportamenti che nella percezione comune appaiono ordinari — e produce gli stessi effetti irreversibili dell'accettazione espressa.
In questa guida
La nozione
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Si ha dunque accettazione tacita quale conseguenza di condotte concludenti, che non integrano veri e propri atti formali. Non occorre alcuna dichiarazione: è il comportamento stesso a rivelare la volontà.
Il doppio criterio
La formula normativa contiene due requisiti che devono ricorrere congiuntamente. È questa la chiave che rende comprensibile la casistica, altrimenti apparentemente arbitraria.
Requisito volitivo
L'atto deve presupporre necessariamente la volontà di accettare. Non basta che sia compatibile con essa: deve essere incompatibile con l'intenzione di non accettare.
Requisito oggettivo
L'atto non deve essere consentito a chi non sia erede. Se rientra tra i poteri che la legge riconosce al semplice chiamato, non produce accettazione.
Gli atti che comportano accettazione tacita
La giurisprudenza ha esaminato numerose fattispecie concrete. Di seguito le principali.
| Atto o comportamento | Perché rileva |
|---|---|
| Stipulazione di un concordato con l'Amministrazione delle Finanze in esito a procedura di accertamento di maggior valoreCass. civ., Sez. II, 18 maggio 1995, n. 5463 | Atto dispositivo su posizione fiscale del defunto |
| Costituzione di parte civile per il risarcimento del danno, in procedimento penale promosso dal de cuius | Esercizio di un diritto spettante all'erede |
| Richiesta di voltura catastale degli immobili caduti in successioneCass. civ., Sez. VI-2 Ord., 6 aprile 2017, n. 8980 | Rileva solo per il coerede che vi ha provveduto in concreto, che l'ha ratificata o per la quale ha sottoscritto delega |
| Impugnazione di nullità delle disposizioni testamentarie | Azione esperibile solo dall'erede |
| Pagamento di un debito del de cuius con denaro prelevato dal patrimonio ereditario | Disposizione di beni dell'asse |
| Riscossione di un rateo di pensione dovuto al de cuius | Appropriazione di un credito ereditario |
| Riscossione di somme di pertinenza dell'eredità | Disposizione di attivo ereditario |
| Azione di rivendicazione della proprietà di beni ereditariCass. civ., Sez. II, 27 giugno 2005, n. 13738 | Azione petitoria, non conservativa |
| Concessione di ipoteca sui beni ereditari | Atto di disposizione su beni dell'asse |
| Citazione dei coeredi per la divisione giudiziaria dei beni ereditari | Presuppone la qualità di coerede |
| Esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso o pretermessoCass. civ., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18068 | Azione fondata sulla qualità ereditaria |
| Esercizio di azioni non conservative già spettanti al defunto, come risoluzione o rescissione di un contratto | Subentro in posizioni sostanziali del de cuius |
| Resistere in giudizio nel quale il defunto era stato convenuto per l'accertamento dell'insussistenza di un creditoCass. civ., Sez. III, 5 agosto 2005, n. 16595 | Assunzione della posizione processuale del defunto |
| Promuovere azione di divisione ereditaria | Presuppone la titolarità della quota |
| Riassunzione di un giudizio iniziato dal defunto, assumendo la qualità di eredeCass. civ., Sez. III, 1 luglio 2005, n. 14081 | Assunzione espressa del titolo nel processo |
| Rinunzia agli effetti di una pronuncia d'appello, convenuta in transazione a fronte del trasferimento di immobili ereditari a uno degli eredi legittimiCass. civ., Sez. V, 16 maggio 2007, n. 11213 | Determina l'assunzione della qualità ereditaria |
| Donazione, vendita e cessione di diritti ereditari | Atti dispositivi per definizione |
| Rinuncia a diritti successori a fronte di un corrispettivo | Non è rinuncia abdicativa ma atto di disposizione |
La rinuncia a fronte di corrispettivo non è una rinuncia: è una cessione. Chi “rinuncia” all'eredità in cambio di denaro dai fratelli non esce dalla successione — accetta e poi dispone della propria quota, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità per i debiti.
Gli atti che non comportano accettazione tacita
| Atto o comportamento | Perché non rileva |
|---|---|
| Presentazione della dichiarazione di successioneCass. civ., Sez. II, 27 marzo 1996, n. 2711 | Adempimento di natura fiscale, imposto anche al semplice chiamato |
| Compimento di atti aventi finalità conservativaCass. civ., Sez. II, 12 gennaio 1996, n. 178 | Rientra nei poteri del chiamato ex art. 460 c.c. |
| Pagamento di debiti ereditari con denaro proprio | Non vi è disposizione di beni dell'asse |
| Mancata opposizione all'esecuzione o a un atto di precetto notificato al de cuius | Condotta omissiva, priva di valore dispositivo |
| Richiesta di sequestro dei beni ereditari | Misura conservativa |
| Pubblicazione del testamento olografo | Atto necessario alla conoscenza delle disposizioni |
| Atti di amministrazione temporanea dei beni ereditari | Espressamente consentiti dall'art. 460 c.c. |
| Consegna dei beni ereditari all'esecutore testamentario | Adempimento dovuto, non dispositivo |
| Registrazione e trascrizione del testamento del de cuius | Formalità pubblicitarie prive di contenuto dispositivo |
La linea di confine più netta: con quale denaro
Pagare un debito del defunto con denaro prelevato dal patrimonio ereditario comporta accettazione tacita. Pagare lo stesso debito con denaro proprio non la comporta.
La differenza non sta nel pagamento ma nella provenienza delle somme: nel primo caso si dispone di un bene dell'asse, atto che solo l'erede potrebbe compiere; nel secondo si adempie spontaneamente con risorse personali, senza toccare l'eredità.
Il criterio ha un'applicazione pratica immediata: chi voglia evitare tensioni con i creditori del defunto senza compromettere la propria posizione può farlo, purché non attinga al patrimonio ereditario.
I poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.
La norma delimita lo spazio di manovra del chiamato che non abbia ancora deciso. Rientrano in tale spazio la richiesta di sequestro, la pubblicazione del testamento olografo e i concreti comportamenti di amministrazione temporanea.
Effetti e irreversibilità
Gli effetti dell'accettazione tacita sono identici a quelli dell'accettazione espressa: acquisto della qualità di erede con effetto retroattivo all'apertura della successione, confusione del patrimonio ereditario con quello personale, responsabilità per i debiti ereditari anche oltre il valore dei beni ricevuti.
Una volta verificatasi l'accettazione tacita non è più possibile rinunciare né accettare con beneficio d'inventario. E l'accettazione non è impugnabile per errore: non ci si libera dimostrando di non aver compreso la portata del proprio comportamento.
Se teme di aver già accettato
La qualificazione di un comportamento come accettazione tacita non è automatica: dipende dalle circostanze concrete e può essere oggetto di valutazione. Prima di considerare chiusa la partita conviene quindi un esame puntuale.
- Ricostruire gli atti compiuti dopo l'apertura della successione, con le relative date e la documentazione;
- Verificare la provenienza delle somme eventualmente impiegate: patrimonio proprio o ereditario;
- Distinguere gli atti conservativi da quelli dispositivi, alla luce del doppio criterio;
- Controllare i moduli sottoscritti presso banche, Poste e pubbliche amministrazioni, che possono contenere accettazione espressa;
- Verificare i termini residui per la rinuncia o per il beneficio d'inventario, ove ancora esperibili.
Domande frequenti
La dichiarazione di successione comporta accettazione?
No. È un adempimento di natura fiscale, imposto anche al semplice chiamato, e non presuppone la volontà di accettare. Altri adempimenti connessi, come la voltura catastale, possono invece rilevare.
Pagare i debiti del defunto significa accettare?
Dipende dalla provenienza del denaro. Il pagamento con somme prelevate dal patrimonio ereditario comporta accettazione tacita; quello effettuato con denaro proprio no.
La voltura catastale comporta accettazione per tutti i coeredi?
No. Rileva solo per il coerede che vi ha provveduto in concreto, che l'ha ratificata o per la quale ha sottoscritto apposita delega.
Rinunciare in cambio di denaro è una rinuncia?
No. La rinuncia a diritti successori a fronte di corrispettivo è un atto di disposizione e comporta accettazione tacita dell'eredità, con la conseguente responsabilità per i debiti.
Posso amministrare i beni senza accettare?
Sì, entro i limiti dell'art. 460 c.c.: atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, oltre alle azioni possessorie. Tali poteri vengono però meno se è stato nominato un curatore dell'eredità giacente.
Se ha compiuto atti dopo l'apertura della successione e non ha ancora definito la Sua posizione, la verifica va fatta prima che maturino i termini. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.