L'INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Di non poco rilievo è la disciplina che il nostro codice civile prevede all’articolo 2122 c.c. in ordine alla indennità di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Tale indennità, qualora non sia stata ancora percepita al momento della morte dal lavoratore, deve essere corrisposta al coniuge ed ai figli, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, a parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.
Solo in mancanze delle persone sopra citate l’indennità sarà devoluta secondo le norme proprie della successione legittima.
Il legislatore introduce anche il criterio di ripartizione della indennità che non è legato a quota precostituite ma fa, in primo luogo, riferimento alla volontà delle persone aventi diritto e solo successivamente, quale criterio residuale, al bisogno di ciascuno.
È nullo, e perciò vietato, ogni patto diretto a stabilire criteri di ripartizione ed attribuzione dell’indennità che sia stato fatto prima della morte del prestatore di lavoro.