Disposizioni accessorie alla nomina di esecutore testamentario
Nel contesto della designazione dell'esecutore testamentario, il testatore può includere disposizioni supplementari oltre alla possibilità di sostituzione. In particolare, il primo comma dell'articolo 700 c.c. apre la via alla divisione delle attribuzioni tra più esecutori testamentari, evidenziando un'area in cui la discrezionalità del testatore trova ampia espressione, soprattutto per quanto riguarda l'ampiezza delle funzioni assegnate all'esecutore.
Il testatore ha la possibilità di limitare o estendere i poteri dell'esecutore testamentario. Per esempio, può decidere di escludere l'esecutore dalla gestione dei beni ereditari o, al contrario, ampliarne le competenze autorizzandolo a procedere con la divisione dei beni tra gli eredi. Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante la legge delinei i compiti dell'esecutore testamentario, il testatore non può conferirgli poteri superiori a quelli previsti dal quadro normativo, sebbene sia possibile una riduzione di tali poteri, come indicato dall'articolo 703, comma 2.
Alcune disposizioni, come l'esonero dell'esecutore dall'obbligo di rendicontazione della gestione o dalla responsabilità derivante da un'eventuale dannosa esecuzione delle volontà testamentarie, sono espressamente vietate e considerate nulle. Inoltre, il testatore può attribuire all'esecutore il compito di dividere l'asse ereditario, a meno che non abbia nominato un erede o un legatario come esecutore, situazione in cui tale disposizione sarebbe inefficace.
Un altro aspetto da considerare è la possibilità di stabilire un compenso per l'esecutore testamentario, riconoscendo così il valore del lavoro svolto.
Infine, è da notare che generalmente l'atto di designazione dell'esecutore è concepito come incondizionato, sebbene in circostanze particolari, e con le dovute precauzioni, sia ammissibile prevedere l'applicazione di condizioni o termini specifici.