Il diritto di chiedere la divisione
Il diritto di richiedere la divisione degli eredi, caratterizzato dalla sua natura potestativa e dalla imprescrittibilità, è un prerogativa attribuita a ciascun coerede. Questo diritto presuppone la qualità di erede e, conseguentemente, l'accettazione dell'eredità.
È importante evidenziare che, in conformità all'articolo 1111, comma 2, del codice civile, ogni patto di indivisione stipulato tra i coeredi non può estendersi oltre un periodo di dieci anni, principio che si applica anche nel contesto della comunione ereditaria.
Oltre ai coeredi, sono legittimati a richiedere la divisione ereditaria i successori a titolo universale di un coerede deceduto durante la comunione, gli usufruttuari di quota e i coeredi istituiti sotto condizione risolutiva. In questo ultimo caso, l'avverarsi della condizione risolutiva determina l'inefficacia della divisione limitatamente ai beni inclusi nella quota dell'erede condizionato.
Anche i creditori hanno la facoltà di iniziare il procedimento di scioglimento della comunione ereditaria, specialmente quando non è possibile dividere in natura la quota spettante al debitore tra i beni indivisi, rendendo la divisione l'unica via per la soddisfazione del credito.
I beni, una volta ritornati alla massa ereditaria, sono nuovamente ripartiti secondo i criteri stabiliti per la successione.
Per quanto riguarda i legittimari omessi dal testamento, questi possono richiedere la divisione solo dopo aver intrapreso con successo l'azione di riduzione. Tuttavia, è stato considerato ammissibile che l'azione di riduzione e la richiesta di divisione possano essere proposte congiuntamente per motivi di economia processuale.
La richiesta di reintegrazione della quota di riserva non è implicita nella domanda di divisione. Ciò sottolinea l'autonomia e la specificità dell'azione di divisione ereditaria rispetto all'azione di riduzione. Pertanto, il giudizio sullo scioglimento della comunione ereditaria non implica una decisione sulla lesione della quota di legittima, lasciando ai coeredi la possibilità di avviare l'azione di riduzione anche dopo una sentenza di divisione definitiva.
Inoltre, la domanda di riduzione delle donazioni per lesione della quota di legittima e la conseguente divisione ereditaria rientrano nella materia delle successioni, pertanto sono soggette alla procedura di mediazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo.
Come atto di straordinaria amministrazione, la divisione richiede che i partecipanti siano pienamente capaci di agire, applicando i principi generali in caso di incapacità.
Infine, il divieto di alienazione imposto da un testamento olografo non impedisce la divisione giudiziale dei beni, in quanto la natura dichiarativa dell'atto non contravviene alla volontà del defunto, riaffermando il diritto di ogni partecipante alla comunione di richiederne lo scioglimento.