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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Onere e legato: criteri di distinzione e conseguenze pratiche

La distinzione tra onere — o modus — e legato è tra le più discusse del diritto testamentario, per l'affinità strutturale dei due istituti. Non è però una questione meramente classificatoria: dalla qualificazione dipendono il momento dell'acquisto del diritto, i soggetti legittimati ad agire, i limiti della responsabilità dell'obbligato e i rimedi esperibili in caso di inadempimento.

I due istituti nella disciplina codicistica

Il legato è attribuzione patrimoniale a titolo particolare: il legatario succede in uno o più rapporti determinati, senza assumere la qualità di erede. L'onere è invece una clausola accessoria che può accedere tanto all'istituzione di erede quanto al legato, imponendo all'onerato una prestazione.

Art. 647 c.c. — Onere

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere. Per l'adempimento può agire qualsiasi interessato. Se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione, l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria.

Art. 649 c.c. — Acquisto del legato

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

Già dal raffronto emerge lo scarto strutturale: il legato produce un effetto attributivo che si realizza ipso iure all'apertura della successione; l'onere genera soltanto un vincolo obbligatorio in capo all'onerato, senza alcun trasferimento immediato in favore del beneficiario.

I tre criteri distintivi

Il criterio dell'intento del testatore: vantaggio diretto o indiretto

È il criterio prevalente in giurisprudenza. Il legato costituisce attribuzione patrimoniale diretta al legatario, che riceve il beneficio immediatamente dal testatore. L'onere si realizza invece attraverso l'obbligazione imposta all'onerato, il quale opera come tramite del vantaggio verso il terzo.

Il legatario è dunque beneficiario diretto della volontà testamentaria; il destinatario dell'onere riceve un vantaggio mediato, che presuppone l'adempimento altrui.

Il criterio dell'accessorietà

Secondo questa impostazione l'onere avrebbe natura accessoria rispetto alla disposizione cui accede, mentre il legato conserverebbe carattere autonomo. Il criterio, tuttavia, non tiene conto delle acquisizioni dottrinali che riconoscono all'onere una collocazione propria nel meccanismo successorio, con un trattamento in larga parte assimilato a quello del legato — anche sotto il profilo della trasmissibilità.

Il criterio della determinatezza del destinatario

Il legato si rivolge a soggetti determinati o quantomeno determinabili; l'onere tende invece alla realizzazione di interessi più generici — del testatore, di terzi indeterminati o dello stesso onerato. È il criterio che la giurisprudenza di merito ha impiegato con maggiore frequenza, qualificando come legato ogni disposizione riferita a beneficiari specificamente individuati.

I tre criteri non operano in alternativa rigida: nella prassi si combinano, e la qualificazione richiede sempre l'interpretazione della singola scheda testamentaria secondo l'effettiva volontà del testatore, non secondo il nomen iuris impiegato.

Tabella comparativa

ProfiloLegatoOnere (modus)
NaturaAttribuzione patrimoniale a titolo particolareClausola accessoria che impone una prestazione
Acquisto del dirittoAutomatico all'apertura della successione, salva rinuncia (art. 649 c.c.)Nessun acquisto automatico: sorge un'obbligazione in capo all'onerato
Posizione del beneficiarioVantaggio diretto dal testatoreVantaggio mediato, dipendente dall'adempimento dell'onerato
DeterminatezzaBeneficiario determinato o determinabileAnche interessi generici o indeterminati
Legittimazione ad agireIl legatario, per conseguire la prestazioneQualsiasi interessato (art. 647 c.c.)
Rimedio per inadempimentoAzione per l'esecuzione della prestazioneAzione di adempimento; risoluzione della disposizione se l'onere è motivo determinante
Limite di responsabilitàIl legatario onerato risponde nei limiti del valore della cosa legata (art. 671 c.c.)L'onerato risponde entro il valore di quanto ricevuto

Disposizioni a favore dei poveri e a favore dell'anima

La coppia di ipotesi è tradizionalmente evocata come banco di prova del criterio della determinatezza.

Disposizione a favore dei poveri

È ricondotta al legato: il codice ne detta una disciplina specifica, individuando il beneficiario attraverso il collegamento territoriale, così da renderlo determinabile.

Disposizione a favore dell'anima

È ricondotta all'onere: manca un beneficiario patrimoniale determinato, poiché la disposizione persegue una finalità di suffragio e non un'attribuzione a soggetto individuato.

Il sublegato: onere posto a carico del legatario

Va tenuta distinta l'ipotesi in cui il testatore ponga a carico del legatario — o del prelegatario — l'obbligo di eseguire una prestazione a favore di un terzo determinato. La disposizione configura in tal caso un sublegato, con conseguenze rilevanti sia sui rimedi esperibili dal beneficiario sia sul limite della responsabilità dell'obbligato.

Art. 671 c.c. — Limite della responsabilità del legatario

Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

Perché la qualificazione ha rilievo pratico

La distinzione non esaurisce la propria funzione sul piano teorico. Incide su almeno quattro profili operativi.

  • Momento del trasferimento. Se la disposizione è legato di specie, la proprietà passa al beneficiario all'apertura della successione; se è onere, il beneficiario vanta soltanto una pretesa obbligatoria verso l'onerato.
  • Legittimazione ad agire. Per l'adempimento dell'onere è legittimato qualsiasi interessato, con una platea sensibilmente più ampia di quella del legatario.
  • Rimedi in caso di inadempimento. Solo per l'onere è prevista la risoluzione della disposizione testamentaria, e alla condizione che l'onere abbia costituito il solo motivo determinante.
  • Tutela dei legittimari. La qualificazione incide sul computo del valore delle attribuzioni ai fini della verifica della lesione di legittima e sull'ordine di riduzione delle disposizioni.
Nella pratica testamentaria la qualificazione è spesso resa incerta da formulazioni atecniche: il testatore usa il verbo "lego" per costituire un onere, oppure impone un "obbligo" che è in realtà attribuzione diretta. L'interpretazione deve muovere dall'effetto voluto, non dalla terminologia adottata.

Domande frequenti

Qual è la differenza essenziale tra onere e legato?

Il legato attribuisce direttamente un diritto al beneficiario, che lo acquista automaticamente all'apertura della successione. L'onere impone invece un'obbligazione all'onerato: il terzo riceve un vantaggio solo mediato, dipendente dall'adempimento.

Chi può agire per l'adempimento dell'onere?

Ai sensi dell'art. 647 c.c. può agire qualsiasi interessato. La legittimazione è quindi più ampia rispetto al legato, dove ad agire è di regola il legatario.

L'onere non adempiuto fa perdere l'eredità o il legato?

Solo se l'adempimento ha costituito il solo motivo determinante della disposizione: in tal caso il giudice può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria. Altrimenti resta esperibile l'azione di adempimento.

Entro quali limiti risponde chi è gravato dall'onere?

L'onerato risponde entro il valore di quanto ha ricevuto. Per il legatario gravato da un onere, l'art. 671 c.c. fissa il limite nel valore della cosa legata.

Il testatore ha scritto "lego": la disposizione è per forza un legato?

No. La qualificazione dipende dall'effetto voluto, non dalla terminologia impiegata. Una disposizione formulata come legato può configurare un onere, e viceversa: occorre interpretare la scheda testamentaria nel suo complesso.

Per l'interpretazione di una scheda testamentaria contenente disposizioni di qualificazione incerta, o per la valutazione dei rimedi esperibili in caso di inadempimento, lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Il presente contributo ha finalità informativa e scientifica e non costituisce parere legale. La qualificazione di una disposizione testamentaria come onere o legato richiede l'interpretazione della singola scheda testamentaria alla luce della volontà del testatore e delle circostanze concrete. Si raccomanda una valutazione professionale prima di assumere iniziative giudiziali o stragiudiziali.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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