Il calcolo dell'asse ereditario
Per capire come si calcola l'asse ereditario, è essenziale fare riferimento all'articolo 556 del Codice Civile. Questo articolo introduce la formula: relictum - debitum + donatum. In termini semplici, la formula rappresenta un calcolo matematico che considera tutte le attività patrimoniali del defunto al momento della sua morte. Ciò include immobili, conti correnti, partecipazioni in società, titoli azionari e obbligazioni, valutati al tempo in cui si apre la successione.
Dal totale delle attività, denominato 'relictum', si sottraggono i debiti esistenti al momento della morte, noti come 'debitum'. A questa differenza si aggiunge poi il valore di tutte le donazioni effettuate dal defunto durante la sua vita, sia in Italia che all'estero, attualizzate al momento dell'apertura della successione. Questa componente è indicata come 'donatum'.
È un punto cruciale che spesso viene trascurato. Contrariamente a una credenza diffusa, l'asse ereditario non è limitato ai beni rimasti al momento del decesso. Le donazioni fatte in vita, come quelle di immobili residenziali ai figli, possono avere un impatto significativo nella determinazione dell'asse ereditario. Queste, spesso, sono di valore considerevole e meritano un'analisi specifica.
L'art. 556 del Codice Civile stabilisce la metodologia per calcolare la quota disponibile dell'asse ereditario, secondo quanto delineato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (1). Per formare l'asse ereditario, è necessario aggregare tutti i beni posseduti dal defunto al momento della sua morte e sottrarre i debiti esistenti, anche quelli risultanti da fidejussioni (2).
In seguito, è prevista la "riunione fittizia" dei beni donati dal defunto. Questa operazione di natura contabile aggiunge virtualmente al patrimonio ereditario i beni precedentemente donati, come dettagliatamente spiegato nella giurisprudenza (3). Il valore di questi beni è determinato in accordo con gli articoli 747 e seguenti del Codice Civile.
Il sistema giuridico italiano adotta il concetto di "quota mobile" per definire la porzione di asse ereditario riservata ai legittimari, il quale varia in base al numero e alla categoria dei legittimari (4, 5). La riunione fittizia è fondamentale per l'azione di riduzione e per accertare eventuali lesioni alla quota legittima (6).
Si deve anche considerare l'imputazione ex se delle donazioni fatte al legittimario, se non esistono dispense da parte dell'ereditando (7, 8). Il momento cruciale per la valutazione è l'apertura della successione.
Infine, va esclusa ogni connessione tra la riunione fittizia e il meccanismo fiscale del "coacervo", inutilizzato nell'attuale sistema di aliquote fisse (9, 10, 11).
Giurisprudenza:
1. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 15613 del 16 maggio 2022
2. Cass. Civ., Sez. II, 32804/2021
3. Cass. Civ., Sez. VI-II, 26299/2021
4. Cass. Civ., Sez. VI-II, 22325/2017
5. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36990 del 16 dicembre 2022
6. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14193/2022
7. Cass. Civ., Sez. II, 12919/12
8. Cass. Civ., Sez. II, 4445/2016
9. Cass. Civ., Sez. V, 22738/2020
10. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24940/2016
11. CTP Rimini, Sez. I, sent. n. 36/2018