La collazione – I beni mobili
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 750 c.c. la collazione di beni mobili può essere fatta unicamente per imputazione.
La loro valutazione deve essere fatta al momento dell’apertura della successione.
Il legislatore ha disciplinato anche il caso che si tratti di cose deteriorabili. In questo caso il loro valore viene determinato in base al valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo della successione.
Se si tratta, invece, di cose che con l’uso si deteriorano il loro valore al momento dell’apertura della successione è determinato dallo stato in cui si trovano al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci, il cui prezzo corrente lo si ricava dai cosiddetti mercuriali, ovvero dal valore risultante dal listino del prezzo medio della merce di cui trattasi emanato a cura delle Camere di commercio, si ottiene in base ai listini di borsa al tempo dell’aperta successione.
Nella disciplina dell’art. 750 c.c. si fanno rientrare anche le partecipazioni nelle società e le azioni.