Articolo 1920 del Codice Civile e il Contratto di Assicurazione sulla Vita a Favore di Terzo
L' articolo 1920 del codice civile stabilisce la validità del contratto di assicurazione sulla vita quando è stipulato a favore di un terzo. In virtù di tale stipulazione, il terzo acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Struttura Giuridica e Connessioni:
- La struttura di questo contratto corrisponde al contratto a favore di terzo delineato dall'articolo 1411 del codice civile. La Corte di Cassazione, Sezione III, nella Sentenza n. 3263/2016, ha interpretato questa tipologia di contratto come una forma di donazione indiretta.
Designazione del Beneficiario:
- L'articolo 1920, comma 2, specifica che la designazione del beneficiario può avvenire direttamente nel contratto di assicurazione, o attraverso una dichiarazione scritta all'assicuratore, oppure per testamento. La Corte di Cassazione ha chiarito in varie sentenze (ad es. Sez. I, n. 4484/96 e Sez. III, n. 19210/2015) che tale designazione può essere sia specifica che generica.
Natura del Diritto del Beneficiario:
- Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il terzo non acquisisce il diritto jure successionis, bensì jure proprio, come confermato dal Tribunale di Perugia (sentenza n. 746 del 2015) e dalla Corte di Cassazione (Sez. I, n. 4484/96). Questo implica che l'eventuale accettazione o rinunzia all'eredità da parte del beneficiario non influenza il suo diritto all'indennità assicurativa.
Funzione dell'Evento della Morte e Revoca del Beneficio:
- L'evento della morte dell'assicurato gioca un ruolo doppio: è condizione per l'insorgenza del diritto del terzo e al contempo è l'evento coperto dalla garanzia assicurativa. Tale dinamica ha implicazioni significative per la struttura del contratto, con alcune opinioni che lo considerano un'eccezione consentita di patto successorio.
- L'articolo 1921 del codice civile regola la revoca del beneficio a favore del terzo, consentendo al contraente di revocare la designazione, anche tramite testamento, fino all'evento.
Conseguenze della Revoca e Casistica Specifica:
- La Corte di Cassazione, Sezioni Unite (Sentenza n. 11421/2021), ha precisato che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari comporta una ripartizione dell’indennizzo in quote uguali tra di loro, anziché secondo le proporzioni della successione ereditaria.
- La revoca del beneficio è sempre possibile prima dell'evento assicurativo, ma diventa irrevocabile in certi casi, come dopo l'evento o se il promittente ha rinunciato per iscritto al diritto di revoca.
- Inoltre, la designazione del beneficiario viene meno se il beneficiario ha attentato alla vita dell'assicurato o in caso di revoca per ingratitudine o sopravvenienza dei figli.
Giurisprudenza rilevante:
- Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3263/2016: Qualifica il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo come una forma di donazione indiretta.
- Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 4484/1996: Affronta la designazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita e le sue implicazioni.
- Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 19210/2015: Si occupa della designazione del beneficiario e della sua ripartizione secondo criteri specifici.
- Tribunale di Perugia, Sentenza n. 746 del 17 aprile 2015: Stabilisce la natura del diritto acquisito dal beneficiario come jure proprio.
- Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 6531/2006: Discute la qualificazione dei premi versati nell'assicurazione sulla vita.
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 11421/2021: Tratta la designazione generica degli “eredi” come beneficiari e la ripartizione dell'indennizzo assicurativo.