Assicurazione sulla vita a favore di terzo - Avvocato Pedrazzoli

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Articolo 1920 del Codice Civile e il Contratto di Assicurazione sulla Vita a Favore di Terzo

 
L' articolo 1920 del codice civile stabilisce la validità del contratto di assicurazione sulla vita quando è stipulato a favore di un terzo. In virtù di tale stipulazione, il terzo acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
 
Struttura Giuridica e Connessioni:
 
     
  • La      struttura di questo contratto corrisponde al contratto a favore di terzo      delineato dall'articolo 1411 del codice civile. La Corte di Cassazione,      Sezione III, nella Sentenza n. 3263/2016, ha interpretato questa tipologia      di contratto come una forma di donazione indiretta.
 
Designazione del Beneficiario:
 
     
  • L'articolo      1920, comma 2, specifica che la designazione del beneficiario può avvenire      direttamente nel contratto di assicurazione, o attraverso una      dichiarazione scritta all'assicuratore, oppure per testamento. La Corte di      Cassazione ha chiarito in varie sentenze (ad es. Sez. I, n. 4484/96 e Sez.      III, n. 19210/2015) che tale designazione può essere sia specifica che      generica.
 
Natura del Diritto del Beneficiario:
 
     
  • Contrariamente      a quanto si potrebbe pensare, il terzo non acquisisce il diritto jure      successionis, bensì jure proprio, come confermato dal Tribunale di Perugia      (sentenza n. 746 del 2015) e dalla Corte di Cassazione (Sez. I, n.      4484/96). Questo implica che l'eventuale accettazione o rinunzia      all'eredità da parte del beneficiario non influenza il suo diritto      all'indennità assicurativa.
 
Funzione dell'Evento della Morte e Revoca del Beneficio:
 
     
  • L'evento      della morte dell'assicurato gioca un ruolo doppio: è condizione per      l'insorgenza del diritto del terzo e al contempo è l'evento coperto dalla      garanzia assicurativa. Tale dinamica ha implicazioni significative per la      struttura del contratto, con alcune opinioni che lo considerano      un'eccezione consentita di patto successorio.
  •  
  • L'articolo      1921 del codice civile regola la revoca del beneficio a favore del terzo,      consentendo al contraente di revocare la designazione, anche tramite      testamento, fino all'evento.
 
Conseguenze della Revoca e Casistica Specifica:
 
     
  • La      Corte di Cassazione, Sezioni Unite (Sentenza n. 11421/2021), ha precisato      che la designazione generica degli “eredi” come beneficiari comporta una      ripartizione dell’indennizzo in quote uguali tra di loro, anziché secondo      le proporzioni della successione ereditaria.
  •  
  • La      revoca del beneficio è sempre possibile prima dell'evento assicurativo, ma      diventa irrevocabile in certi casi, come dopo l'evento o se il promittente      ha rinunciato per iscritto al diritto di revoca.
  •  
  • Inoltre,      la designazione del beneficiario viene meno se il beneficiario ha      attentato alla vita dell'assicurato o in caso di revoca per ingratitudine      o sopravvenienza dei figli.

Giurisprudenza rilevante:

  1. Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 3263/2016: Qualifica il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo come una forma di donazione indiretta.
  2. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 4484/1996: Affronta la designazione del beneficiario nel contratto di assicurazione sulla vita e le sue implicazioni.
  3. Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 19210/2015: Si occupa della designazione del beneficiario e della sua ripartizione secondo criteri specifici.
  4. Tribunale di Perugia, Sentenza n. 746 del 17 aprile 2015: Stabilisce la natura del diritto acquisito dal beneficiario come jure proprio.
  5. Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 6531/2006: Discute la qualificazione dei premi versati nell'assicurazione sulla vita.
  6. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 11421/2021: Tratta la designazione generica degli “eredi” come beneficiari e la ripartizione dell'indennizzo assicurativo.

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