Il Patto di Famiglia nell'Ambito delle Unioni Civili
La normativa introdotta
dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del
21.05.2016) e i relativi decreti attuativi (D.lgs. 19 dicembre 2016, n. 5, n. 6
e n. 7), hanno stabilito la regolamentazione delle unioni civili nel nostro
sistema giuridico.
L'articolo 1, commi 1, 2 e
3, della Legge n. 76/2016 stabilisce che due persone maggiorenni dello stesso
sesso possano formare un'unione civile, considerata ai sensi degli articoli 2 e
3 della Costituzione come una formazione sociale specifica, attraverso una
dichiarazione davanti all'Ufficiale dello stato civile e in presenza di due
testimoni.
Il rapporto così costituito
viene certificato dall'Ufficiale dello stato civile e registrato nell'archivio
comunale dello stato civile.
Giuridicamente, l'unione
civile viene equiparata al matrimonio in termini di diritti e doveri, facendo
riferimento a numerose disposizioni del codice civile, come sancito dalla Legge
n. 76/2016.
L'articolo 1, comma 21,
della medesima legge, specifica che si applicano alle unioni civili le norme in
materia successoria, comprese quelle relative all'indegnità (art. 463-466
c.c.), ai legittimari e ai diritti a loro riservati, alla reintegrazione della
quota riservata ai legittimari (art. 536-564 c.c.), alle successioni legittime
(art. 565-586 c.c.), alla collazione (art. 737-751 c.c.) e al patto di famiglia
(art. 768-bis-768-octies c.c.).
L'articolo 1, comma 20,
della Legge n. 76/2016, inoltre, prevede che le norme relative al matrimonio e
i termini “coniuge” o equivalenti, presenti nelle leggi, atti normativi,
regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi, siano applicabili anche
alle parti di un'unione civile.
Pertanto, le disposizioni
normative del patto di famiglia, come disciplinate dagli articoli 768-bis e
seguenti del codice civile, sono pienamente applicabili anche nel contesto
delle unioni civili.
Di conseguenza, la parte
dell'unione civile deve essere coinvolta nella stipula del patto di famiglia,
in conformità con quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 768-bis
e 768-quater del codice civile.
In questo contesto, la
parte dell'unione civile è equiparata al coniuge, con diritti e obblighi
analoghi, incluso il diritto alla quota di legittima e la possibilità di
divenire beneficiario assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni
societarie dell'imprenditore, in linea con la normativa del patto di famiglia.