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Il Patto di Famiglia nell'Ambito delle Unioni Civili

La normativa introdotta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21.05.2016) e i relativi decreti attuativi (D.lgs. 19 dicembre 2016, n. 5, n. 6 e n. 7), hanno stabilito la regolamentazione delle unioni civili nel nostro sistema giuridico.
L'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della Legge n. 76/2016 stabilisce che due persone maggiorenni dello stesso sesso possano formare un'unione civile, considerata ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione come una formazione sociale specifica, attraverso una dichiarazione davanti all'Ufficiale dello stato civile e in presenza di due testimoni.
Il rapporto così costituito viene certificato dall'Ufficiale dello stato civile e registrato nell'archivio comunale dello stato civile.
Giuridicamente, l'unione civile viene equiparata al matrimonio in termini di diritti e doveri, facendo riferimento a numerose disposizioni del codice civile, come sancito dalla Legge n. 76/2016.
L'articolo 1, comma 21, della medesima legge, specifica che si applicano alle unioni civili le norme in materia successoria, comprese quelle relative all'indegnità (art. 463-466 c.c.), ai legittimari e ai diritti a loro riservati, alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari (art. 536-564 c.c.), alle successioni legittime (art. 565-586 c.c.), alla collazione (art. 737-751 c.c.) e al patto di famiglia (art. 768-bis-768-octies c.c.).
L'articolo 1, comma 20, della Legge n. 76/2016, inoltre, prevede che le norme relative al matrimonio e i termini “coniuge” o equivalenti, presenti nelle leggi, atti normativi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi, siano applicabili anche alle parti di un'unione civile.
Pertanto, le disposizioni normative del patto di famiglia, come disciplinate dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, sono pienamente applicabili anche nel contesto delle unioni civili.
Di conseguenza, la parte dell'unione civile deve essere coinvolta nella stipula del patto di famiglia, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 768-bis e 768-quater del codice civile.
In questo contesto, la parte dell'unione civile è equiparata al coniuge, con diritti e obblighi analoghi, incluso il diritto alla quota di legittima e la possibilità di divenire beneficiario assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie dell'imprenditore, in linea con la normativa del patto di famiglia.
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