La collazione – Il denaro
La collazione del denaro è regolata dall’articolo 751 c.c.
Tale norma stabilisce che la collazione del denaro avviene prendendo una minore quantità di denaro che si trova nell’asse ereditario secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
L’esempio tipico è quello della donazione che aveva avuto ad oggetto una somma di denaro rappresentato da lire mentre al momento dell’apertura della successione è in vigore l’euro.
A ben vedere non si tratta di una vera e propria ipotesi di imputazione ma piuttosto di una compensazione tra quanto donato e quanto colui il quale ha ricevuto per donazione avrebbe diritto di prelevare dalla massa ereditaria.
Può anche capitare l’ipotesi che nell’asse ereditario non vi sia denaro oppure che questo non sia presente in quantità sufficiente.
In questo caso l’ultimo comma dell’art. 751 c.c. prevede che il soggetto obbligato alla collazione possa conferire in alternativa al denaro titoli dello Stato.
Nell’ipotesi che il donatario non voglia conferire nemmeno titoli dello Stato sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
Questo avviene mediante il prelievo, da parte degli altri coeredi, dai restanti beni, di un complesso di valore corrispondente alla somma già avuta in donazione.