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L'Impugnazione del Patto di Famiglia: Procedure e Condizioni per l'Annullamento del Contratto

In base all'articolo 768 quinquies, comma 1 del codice civile, il patto di famiglia può essere impugnato dai partecipanti, come previsto dall'art. 1427 c.c., mediante un'azione di annullamento del contratto.
Questa azione di annullamento è permessa in presenza di specifiche circostanze, quali errore, violenza e dolo. Tuttavia, i motivi di annullamento previsti dagli articoli 1425 c.c. e 1426 c.c. sono esclusi da tale procedura.
La ragione di tale esclusione risiede nel requisito formale che il patto di famiglia deve essere stipulato attraverso la forma solenne dell'atto pubblico, come imposto dall'art. 768 ter c.c. per la sua validità. Questa formalità riduce significativamente il rischio di contrarre con una persona legalmente incapace ai sensi dell'art. 1425 c.c. o con un minorenne che ha nascosto la sua età ai sensi dell'art. 1426 c.c.
È importante notare che, secondo l'art. 768 quinquies, comma 2 c.c., l'azione di annullamento del patto di famiglia è sottoposta a un termine di prescrizione di un anno dalla scoperta del vizio che ne giustifica l'impugnazione.
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