L'Impugnazione del Patto di Famiglia: Procedure e Condizioni per l'Annullamento del Contratto
In base all'articolo 768
quinquies, comma 1 del codice civile, il patto di famiglia può essere impugnato
dai partecipanti, come previsto dall'art. 1427 c.c., mediante un'azione di
annullamento del contratto.
Questa azione di
annullamento è permessa in presenza di specifiche circostanze, quali errore,
violenza e dolo. Tuttavia, i motivi di annullamento previsti dagli articoli
1425 c.c. e 1426 c.c. sono esclusi da tale procedura.
La ragione di tale
esclusione risiede nel requisito formale che il patto di famiglia deve essere
stipulato attraverso la forma solenne dell'atto pubblico, come imposto
dall'art. 768 ter c.c. per la sua validità. Questa formalità riduce
significativamente il rischio di contrarre con una persona legalmente incapace
ai sensi dell'art. 1425 c.c. o con un minorenne che ha nascosto la sua età ai
sensi dell'art. 1426 c.c.
È importante notare che,
secondo l'art. 768 quinquies, comma 2 c.c., l'azione di annullamento del patto
di famiglia è sottoposta a un termine di prescrizione di un anno dalla scoperta
del vizio che ne giustifica l'impugnazione.