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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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.Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Natura Giuridica dell'Onere Testamentario

La comprensione dogmatica tradizionale classifica l'onere, insieme alla condizione e al termine, tra gli elementi accidentali del negozio giuridico. Questa classificazione si distingue per il fatto che l'onere non si fonde con la volontà principale attributiva, diventando parte inseparabile di essa, ma rappresenta piuttosto un'espressione di una volontà secondaria. Tale interpretazione è supportata da una vasta gamma di contributi dottrinali e confermata dal terzo comma dell'articolo 647, che applica al modo la stessa regola sabiniana prevista per la condizione.

La concezione dell'onere come elemento accessorio si basa sulla lettera della legge e sulla sua sistemazione all'interno dell'ordinamento giuridico, oltre che sull'impossibilità di identificare un terzo tipo di disposizione testamentaria oltre all'istituzione d'erede e al legato. La Corte di Cassazione ha tuttavia riconosciuto che l'onere può essere collegato a una vocazione legittima, anche in assenza di un'istituzione testamentaria esplicita, implicando che, in tale contesto, l'onere possa gravare sull'erede designato per legge.

Contrariamente a questa visione, l'approccio autonomista, riconsiderando la disciplina dell'onere, ne ha evidenziato la caratteristica di trasmissibilità ai coeredi, ai legatari o agli eredi legittimi, in caso di mancanza o inadempimento dell'onerato. Questa peculiarità, specialmente come disciplinata dall'articolo 677, comma 3, si dimostra inconciliabile con una presunta natura accessorietà dell'onere, suggerendo piuttosto che la disposizione modale costituisca un tipo autonomo di disposizione testamentaria.

La giurisprudenza di merito ha accolto questa interpretazione, e recentemente la Corte di Cassazione, pur mantenendo la descrizione tradizionale dell'onere come accessorio, ha riconosciuto la sua capacità di costituire il contenuto completo del testamento, avvicinandosi alla tesi che lo considera una disposizione testamentaria autonoma.

L'accettazione di questa prospettiva comporta significative implicazioni pratiche, tra cui la possibilità di applicare analogicamente le norme relative al modo e al legato, in particolare riguardo all'impossibilità o illiceità della prestazione e alla risoluzione per inadempimento, quando l'obbligazione rappresenta l'unico motivo determinante della disposizione testamentaria. Questa evoluzione interpretativa apre a una più ampia comprensione dell'onere testamentario, riconoscendone la potenziale autonomia e la rilevanza nel contesto successorio.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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