I soggetti del patto di famiglia
Per la validità della
stipula di un patto di famiglia, è fondamentale la presenza di specifici
soggetti. In primis, deve partecipare l'imprenditore (il disponente), detentore
dei beni aziendali o delle quote societarie che conferiscono il controllo e la guida
dell'impresa.
È inoltre indispensabile
l'intervento del discendente (beneficiario), selezionato tra gli eredi o
designato come successore nell'ambito aziendale.
La partecipazione del
coniuge dell'imprenditore e dei soggetti che sarebbero legittimari, qualora la
successione del disponente avesse luogo in quel momento, è altresì richiesta,
conformemente a quanto stabilito dall'art. 768 quater, comma 1 del Codice Civile.
L'art. 768 quater non
stabilisce sanzioni esplicite per l'eventuale mancata partecipazione di coniuge
e legittimari nella conclusione dell'atto. Tuttavia, si ritiene che un patto di
famiglia stipulato senza il loro coinvolgimento possa incorrere in una nullità
relativa, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, anche alla luce delle
disposizioni dell'art. 768 quater, comma 2.
È importante sottolineare
che, in base all'art. 768 sexies del Codice Civile, coniuge e legittimari non
coinvolti nella stipula possono richiedere, all'apertura della successione
dell'imprenditore, il pagamento di una somma determinata dall'art. 768 quater,
comma 2, maggiorata degli interessi legali.
Questa normativa mira a
garantire la stabilità del patto di famiglia, salvaguardando i diritti dei
legittimari all'epoca del decesso dell'imprenditore, attraverso un diritto di
credito.