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Franchigie e “coacervo” 2025: regole aggiornate

Valgono per atti dal 1° gennaio 2025 e successioni aperte da tale data (D.Lgs. 139/2024; T.U.S. novellato).

Novità chiave. Coacervo successorio abrogato: le donazioni pregresse non erodono più la franchigia in successione.
Restano le franchigie autonome: una per le donazioni e una distinta per la successione (es. in linea retta: € 1.000.000 + € 1.000.000).
Aliquote/franchigie per beneficiario e regole di cumulo (“ex coacervo”) dal 2025.
Rapporto disponente–beneficiario Aliquota Franchigia per donazioni (post 1/1/2025) Franchigia per successione (aperta dal 1/1/2025) Regola di cumulo 2025
Coniuge e linea retta (genitori ↔ figli; ascendenti ↔ discendenti) 4% € 1.000.000 per beneficiario € 1.000.000 per beneficiario Autonomia Donazioni pregresse incidono solo sulla franchigia donazioni; non erodono la franchigia in successione (che si applica ex novo).
Fratelli e sorelle 6% € 100.000 per beneficiario € 100.000 per beneficiario Autonomia Franchigie distinte per donazioni e successione (risparmio massimo € 6.000 per ciascuna franchigia).
Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta/collaterale fino al 3° 6% Nessuna franchigia; niente coacervo successorio.
Altri soggetti (non rientranti nelle categorie precedenti) 8% Nessuna franchigia; niente coacervo successorio.
Persone con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3) Aliquota del relativo rapporto € 1.500.000 per beneficiario € 1.500.000 per beneficiario Franchigia speciale autonoma per donazioni e per successione; si applica l’aliquota del rapporto.

Regole operative “ex coacervo” (come applicare le franchigie)

Schema pratico di calcolo: cosa si somma e cosa no, dal 2025.
Ambito Cosa si considera nel calcolo Cosa non si considera Note operative
Donazioni (stessa coppia donante–beneficiario) Donazioni pregresse dal medesimo disponente al medesimo beneficiario per verificare residuo franchigia donazioni. Donazioni a soggetti diversi; future successioni. Se il cumulato supera la franchigia, si tassa la sola eccedenza all’aliquota del rapporto.
Successione (aperta dal 1/1/2025) Attivo ereditario devoluto al beneficiario, al netto di deduzioni/oneri. Donazioni pregresse del de cuius: non erodono la franchigia in successione. La franchigia successione è “nuova” e piena, distinta da quella già usata in donazione.
Trust e vincoli art. 4-bis TUS Trasferimento ai beneficiari: aliquote e franchigie in base al rapporto disponente–beneficiario. Coacervo misto immediato tra trust e successione/donazione (salvo opzione anticipata e regole specifiche). Se i beneficiari non sono individuati: regola cautelativa (aliquota massima senza franchigia) fino all’individuazione.
Esempi lampo. 1) Genitore→figlio dona € 950.000 (donazioni): interamente in franchigia; in successione il figlio avrà un nuovo milione di franchigia. 2) Fratello→fratello: donazione cumulata € 120.000 → imponibile € 20.000 al 6%; in successione separata, nuova franchigia € 100.000.

Nota: Per immobili, le imposte ipotecaria e catastale restano 2% + 1% (o fisse €200 + €200 con “prima casa”). Per aziende/partecipazioni a coniuge o discendenti operano esenzioni con requisiti (mantenimento/controllo quinquennale).

Avvocato Antonio Pedrazzoli
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