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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

La legge applicabile alla successione

Quando il defunto ha vissuto all'estero, o ha lasciato beni in più Stati, la prima domanda da porsi non riguarda le quote né il testamento, ma la legge che governa la successione. La risposta condiziona tutto ciò che segue: chi sono gli eredi, se esistono legittimari, quale sia la quota disponibile, se il testamento sia valido nel merito.

Il Regolamento UE n. 650/2012

Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, n. 650, si applica alle successioni delle persone decedute a partire dal 17 agosto 2015. Ha unificato i criteri di collegamento in materia successoria, superando la frammentazione dei diritti internazionali privati nazionali.

Art. 20 — Applicazione universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

La portata della norma è spesso sottovalutata: il giudice italiano applica il Regolamento anche quando esso conduce alla legge di uno Stato terzo — statunitense, brasiliana, svizzera. Non occorre alcun elemento di collegamento con l'Unione perché il Regolamento operi.

Danimarca e Irlanda non sono vincolate dal Regolamento. Per le successioni aperte prima del 17 agosto 2015 continua ad applicarsi il previgente criterio della cittadinanza del defunto al momento della morte, dettato dalla legge italiana di diritto internazionale privato: distinzione ancora rilevante per le vicende risalenti.

Il criterio generale: la residenza abituale

Art. 21, § 1 — Criterio generale

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Il criterio è unitario: una sola legge governa l'intera successione, mobiliare e immobiliare, ovunque i beni si trovino. Cade così la frammentazione che in passato conduceva ad applicare leggi diverse a seconda della natura o della collocazione dei beni.

Come si accerta la residenza abituale

La nozione è autonoma e non coincide con la residenza anagrafica. Richiede una valutazione globale delle circostanze di vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento del decesso, considerando durata e regolarità del soggiorno, condizioni e ragioni del medesimo.

  • Centro degli interessi familiari e sociali: dove vivevano il coniuge e i figli, dove si svolgeva la vita di relazione;
  • Interessi patrimoniali ed economici: collocazione dei beni, dei rapporti bancari, dell'attività lavorativa;
  • Stabilità e durata del soggiorno: un trasferimento recente o occasionale non radica residenza abituale;
  • Ragioni del soggiorno: il ricovero in una struttura sanitaria all'estero non muta di per sé la residenza abituale.
Casi delicati sono quelli dei lavoratori distaccati, dei pensionati che trascorrono lunghi periodi all'estero e degli anziani trasferiti presso i figli. Qui l'accertamento è realmente controverso ed è spesso il vero oggetto del contenzioso, perché dalla sua soluzione dipende l'esistenza stessa della quota di legittima.

La clausola di eccezione

Art. 21, § 2 — Collegamenti manifestamente più stretti

Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

La disposizione ha carattere eccezionale e non consente di sostituire liberamente il criterio generale. Opera nei casi in cui la residenza abituale risulti in concreto poco significativa: il trasferimento avvenuto poco prima del decesso, mentre l'intera vita del defunto e il suo patrimonio restavano radicati altrove.

L'onere di dimostrare i collegamenti manifestamente più stretti grava su chi invoca l'eccezione, e la prova richiesta è rigorosa. Va costruita su elementi oggettivi e documentati, non su valutazioni di opportunità.

La professio iuris: la scelta della legge nazionale

Art. 22, § 1 — Scelta di legge

Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

È lo strumento di pianificazione più efficace nelle situazioni transfrontaliere. Il cittadino italiano residente all'estero può assoggettare la propria successione alla legge italiana; specularmente, lo straniero residente in Italia può scegliere la legge del proprio Stato di cittadinanza. Chi ha più cittadinanze può scegliere la legge di una qualsiasi di esse.

⚠ I requisiti di forma

La scelta deve essere espressa in una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte, oppure risultare dalle clausole di tale disposizione. Non è ammessa una scelta contenuta in un documento privo di forma testamentaria.

La validità sostanziale della scelta è regolata dalla legge designata. La modifica o la revoca devono rispettare le forme previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

Nella prassi la professio iuris si inserisce nel testamento con una clausola dedicata. È opportuno che sia formulata in modo inequivoco, richiamando espressamente l'art. 22 del Regolamento.

La scelta produce un effetto ulteriore, spesso decisivo: consente alle parti interessate di concludere un accordo di elezione del foro a favore dei giudici dello Stato la cui legge è stata scelta, concentrando così legge applicabile e giurisdizione.

Cosa disciplina la legge successoria

La legge individuata regola la successione nel suo complesso. L'art. 23 del Regolamento ne definisce l'ambito con un elenco ampio.

ProfiloContenuto
Apertura della successioneCause, momento e luogo dell'apertura
Individuazione dei successibiliChi sono gli eredi, le rispettive quote, gli obblighi loro imposti
Capacità di succedereRequisiti soggettivi, indegnità, diseredazione
Trasferimento dei beniModalità e condizioni del trasferimento agli eredi e ai legatari
Poteri di eredi ed esecutoriAmministrazione dell'eredità, poteri dell'esecutore testamentario e degli amministratori
Responsabilità per i debitiRegime della responsabilità per le passività ereditarie
Quota disponibile e legittimeEsistenza e misura della quota di riserva, altre restrizioni alla libertà testamentaria
Collazione e riduzioneObbligo di conferimento e riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote
DivisioneRegole sullo scioglimento della comunione ereditaria
La conseguenza più rilevante

Tra i profili governati dalla legge successoria vi è l'esistenza stessa della quota di legittima. Se applicabile è la legge di un ordinamento che non conosce la successione necessaria, i figli del defunto possono trovarsi privi di qualsiasi tutela — e viceversa, la scelta della legge italiana reintroduce la protezione dei legittimari.

Cosa resta fuori dal Regolamento

  • Il regime patrimoniale tra coniugi, che segue criteri propri e va liquidato prima di determinare l'asse;
  • Le donazioni tra vivi, salvo la loro rilevanza ai fini di collazione e riduzione;
  • La materia fiscale, doganale e amministrativa;
  • Le questioni di stato delle persone e i rapporti di famiglia;
  • La natura dei diritti reali e le formalità pubblicitarie, regolate dalla legge dello Stato in cui si trova il bene.
L'esclusione del regime patrimoniale coniugale è la fonte di errori più frequente: prima di applicare le quote successorie occorre stabilire quali beni appartenessero al defunto, e ciò dipende da una legge diversa da quella successoria.

Il caso della Svizzera

⚠ Stato terzo, non vincolato

La Svizzera non è vincolata dal Regolamento. Le autorità elvetiche applicano il proprio diritto internazionale privato, imperniato sul criterio del domicilio, mentre le autorità degli Stati membri applicano il Regolamento con il criterio della residenza abituale. I due criteri, pur convergenti nella maggior parte dei casi, non coincidono.

Nelle successioni con profili Italia–Svizzera possono quindi verificarsi conflitti: due autorità che si ritengono entrambe competenti, oppure che designano leggi diverse. Il coordinamento richiede una verifica preliminare su più piani.

  • Giurisdizione: individuare quale autorità sia competente e se vi siano procedimenti paralleli;
  • Legge applicabile: verificare la designazione secondo entrambi gli ordinamenti;
  • Rinvio: quando il Regolamento designa la legge di uno Stato terzo, occorre considerare le norme di diritto internazionale privato di quello Stato, che possono rinviare ad altra legge;
  • Riconoscimento degli atti: l'efficacia in Italia dei provvedimenti e degli atti svizzeri segue regole proprie;
  • Localizzazione dei beni: immobili e rapporti bancari nei due Paesi richiedono adempimenti distinti.
La professio iuris è in questi casi lo strumento di pianificazione più utile: consente al cittadino italiano domiciliato in Ticino di assoggettare la propria successione alla legge italiana, riducendo l'incertezza. Si veda anche la pagina sulla successione con beni in Svizzera.

Legge successoria e legge fiscale non coincidono

È una distinzione che nella pratica genera confusione ricorrente. Il Regolamento esclude espressamente la materia fiscale dal proprio ambito: la legge che governa la successione non determina dove si paghino le imposte.

Profilo civilistico

Chi sono gli eredi, quali quote spettano, se esiste la legittima: determinato dalla legge successoria individuata secondo il Regolamento.

Profilo fiscale

Dove e in che misura si paga l'imposta: determinato dalle norme tributarie di ciascuno Stato e dalle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni.

È quindi perfettamente possibile che una successione sia regolata dalla legge italiana e nondimeno sconti imposte all'estero, o viceversa. Si veda in proposito la pagina sull'imposta di successione.

Il certificato successorio europeo

Il Regolamento ha introdotto uno strumento destinato a semplificare la circolazione della qualità di erede: il certificato successorio europeo, che consente a eredi, legatari, esecutori e amministratori di far valere la propria posizione negli altri Stati membri senza ulteriori procedure di riconoscimento. Non sostituisce i documenti interni, ma li affianca con efficacia diretta nello spazio giudiziario europeo.

Domande frequenti

Quale legge regola la successione di un italiano residente all'estero?

In linea di principio quella dello Stato di residenza abituale al momento della morte, salvo che il defunto abbia scelto la legge italiana con professio iuris nel testamento o che ricorrano collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato.

La residenza abituale coincide con la residenza anagrafica?

No. È una nozione autonoma che richiede una valutazione globale delle circostanze di vita: centro degli interessi familiari e patrimoniali, durata, stabilità e ragioni del soggiorno.

Come si sceglie la legge applicabile alla propria successione?

Con una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte, o mediante clausola inserita nel testamento. La scelta può cadere solo sulla legge dello Stato di cittadinanza, al momento della scelta o della morte.

La scelta della legge estera fa perdere la legittima ai figli?

Può accadere: l'esistenza e la misura della quota di riserva sono governate dalla legge successoria. Se questa non conosce la successione necessaria, i legittimari secondo il diritto italiano possono restare privi di tutela, salvi i limiti dell'ordine pubblico.

Il Regolamento si applica anche ai rapporti con la Svizzera?

Il Regolamento vincola le autorità degli Stati membri anche quando designa la legge di uno Stato terzo, ma la Svizzera applica il proprio diritto internazionale privato, imperniato sul domicilio. Nei casi Italia–Svizzera occorre coordinare i due sistemi.

Se il defunto risiedeva all'estero, o se sta valutando una pianificazione successoria con elementi transfrontalieri, la verifica della legge applicabile è il primo passaggio. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale riferita al caso concreto. L'individuazione della legge applicabile e della giurisdizione richiede l'esame delle circostanze specifiche della vicenda e, nelle successioni con Stati terzi, il coordinamento con i professionisti dell'ordinamento straniero coinvolto.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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