La legge applicabile alla successione
Quando il defunto ha vissuto all'estero, o ha lasciato beni in più Stati, la prima domanda da porsi non riguarda le quote né il testamento, ma la legge che governa la successione. La risposta condiziona tutto ciò che segue: chi sono gli eredi, se esistono legittimari, quale sia la quota disponibile, se il testamento sia valido nel merito.
In questa guida
Il Regolamento UE n. 650/2012
Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, n. 650, si applica alle successioni delle persone decedute a partire dal 17 agosto 2015. Ha unificato i criteri di collegamento in materia successoria, superando la frammentazione dei diritti internazionali privati nazionali.
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
La portata della norma è spesso sottovalutata: il giudice italiano applica il Regolamento anche quando esso conduce alla legge di uno Stato terzo — statunitense, brasiliana, svizzera. Non occorre alcun elemento di collegamento con l'Unione perché il Regolamento operi.
Il criterio generale: la residenza abituale
Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.
Il criterio è unitario: una sola legge governa l'intera successione, mobiliare e immobiliare, ovunque i beni si trovino. Cade così la frammentazione che in passato conduceva ad applicare leggi diverse a seconda della natura o della collocazione dei beni.
Come si accerta la residenza abituale
La nozione è autonoma e non coincide con la residenza anagrafica. Richiede una valutazione globale delle circostanze di vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento del decesso, considerando durata e regolarità del soggiorno, condizioni e ragioni del medesimo.
- Centro degli interessi familiari e sociali: dove vivevano il coniuge e i figli, dove si svolgeva la vita di relazione;
- Interessi patrimoniali ed economici: collocazione dei beni, dei rapporti bancari, dell'attività lavorativa;
- Stabilità e durata del soggiorno: un trasferimento recente o occasionale non radica residenza abituale;
- Ragioni del soggiorno: il ricovero in una struttura sanitaria all'estero non muta di per sé la residenza abituale.
La clausola di eccezione
Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.
La disposizione ha carattere eccezionale e non consente di sostituire liberamente il criterio generale. Opera nei casi in cui la residenza abituale risulti in concreto poco significativa: il trasferimento avvenuto poco prima del decesso, mentre l'intera vita del defunto e il suo patrimonio restavano radicati altrove.
La professio iuris: la scelta della legge nazionale
Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
È lo strumento di pianificazione più efficace nelle situazioni transfrontaliere. Il cittadino italiano residente all'estero può assoggettare la propria successione alla legge italiana; specularmente, lo straniero residente in Italia può scegliere la legge del proprio Stato di cittadinanza. Chi ha più cittadinanze può scegliere la legge di una qualsiasi di esse.
La scelta deve essere espressa in una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte, oppure risultare dalle clausole di tale disposizione. Non è ammessa una scelta contenuta in un documento privo di forma testamentaria.
La validità sostanziale della scelta è regolata dalla legge designata. La modifica o la revoca devono rispettare le forme previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.
Nella prassi la professio iuris si inserisce nel testamento con una clausola dedicata. È opportuno che sia formulata in modo inequivoco, richiamando espressamente l'art. 22 del Regolamento.
Cosa disciplina la legge successoria
La legge individuata regola la successione nel suo complesso. L'art. 23 del Regolamento ne definisce l'ambito con un elenco ampio.
| Profilo | Contenuto |
|---|---|
| Apertura della successione | Cause, momento e luogo dell'apertura |
| Individuazione dei successibili | Chi sono gli eredi, le rispettive quote, gli obblighi loro imposti |
| Capacità di succedere | Requisiti soggettivi, indegnità, diseredazione |
| Trasferimento dei beni | Modalità e condizioni del trasferimento agli eredi e ai legatari |
| Poteri di eredi ed esecutori | Amministrazione dell'eredità, poteri dell'esecutore testamentario e degli amministratori |
| Responsabilità per i debiti | Regime della responsabilità per le passività ereditarie |
| Quota disponibile e legittime | Esistenza e misura della quota di riserva, altre restrizioni alla libertà testamentaria |
| Collazione e riduzione | Obbligo di conferimento e riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote |
| Divisione | Regole sullo scioglimento della comunione ereditaria |
Tra i profili governati dalla legge successoria vi è l'esistenza stessa della quota di legittima. Se applicabile è la legge di un ordinamento che non conosce la successione necessaria, i figli del defunto possono trovarsi privi di qualsiasi tutela — e viceversa, la scelta della legge italiana reintroduce la protezione dei legittimari.
Cosa resta fuori dal Regolamento
- Il regime patrimoniale tra coniugi, che segue criteri propri e va liquidato prima di determinare l'asse;
- Le donazioni tra vivi, salvo la loro rilevanza ai fini di collazione e riduzione;
- La materia fiscale, doganale e amministrativa;
- Le questioni di stato delle persone e i rapporti di famiglia;
- La natura dei diritti reali e le formalità pubblicitarie, regolate dalla legge dello Stato in cui si trova il bene.
Il caso della Svizzera
La Svizzera non è vincolata dal Regolamento. Le autorità elvetiche applicano il proprio diritto internazionale privato, imperniato sul criterio del domicilio, mentre le autorità degli Stati membri applicano il Regolamento con il criterio della residenza abituale. I due criteri, pur convergenti nella maggior parte dei casi, non coincidono.
Nelle successioni con profili Italia–Svizzera possono quindi verificarsi conflitti: due autorità che si ritengono entrambe competenti, oppure che designano leggi diverse. Il coordinamento richiede una verifica preliminare su più piani.
- Giurisdizione: individuare quale autorità sia competente e se vi siano procedimenti paralleli;
- Legge applicabile: verificare la designazione secondo entrambi gli ordinamenti;
- Rinvio: quando il Regolamento designa la legge di uno Stato terzo, occorre considerare le norme di diritto internazionale privato di quello Stato, che possono rinviare ad altra legge;
- Riconoscimento degli atti: l'efficacia in Italia dei provvedimenti e degli atti svizzeri segue regole proprie;
- Localizzazione dei beni: immobili e rapporti bancari nei due Paesi richiedono adempimenti distinti.
Legge successoria e legge fiscale non coincidono
È una distinzione che nella pratica genera confusione ricorrente. Il Regolamento esclude espressamente la materia fiscale dal proprio ambito: la legge che governa la successione non determina dove si paghino le imposte.
Profilo civilistico
Chi sono gli eredi, quali quote spettano, se esiste la legittima: determinato dalla legge successoria individuata secondo il Regolamento.
Profilo fiscale
Dove e in che misura si paga l'imposta: determinato dalle norme tributarie di ciascuno Stato e dalle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni.
È quindi perfettamente possibile che una successione sia regolata dalla legge italiana e nondimeno sconti imposte all'estero, o viceversa. Si veda in proposito la pagina sull'imposta di successione.
Il certificato successorio europeo
Il Regolamento ha introdotto uno strumento destinato a semplificare la circolazione della qualità di erede: il certificato successorio europeo, che consente a eredi, legatari, esecutori e amministratori di far valere la propria posizione negli altri Stati membri senza ulteriori procedure di riconoscimento. Non sostituisce i documenti interni, ma li affianca con efficacia diretta nello spazio giudiziario europeo.
Domande frequenti
Quale legge regola la successione di un italiano residente all'estero?
In linea di principio quella dello Stato di residenza abituale al momento della morte, salvo che il defunto abbia scelto la legge italiana con professio iuris nel testamento o che ricorrano collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato.
La residenza abituale coincide con la residenza anagrafica?
No. È una nozione autonoma che richiede una valutazione globale delle circostanze di vita: centro degli interessi familiari e patrimoniali, durata, stabilità e ragioni del soggiorno.
Come si sceglie la legge applicabile alla propria successione?
Con una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte, o mediante clausola inserita nel testamento. La scelta può cadere solo sulla legge dello Stato di cittadinanza, al momento della scelta o della morte.
La scelta della legge estera fa perdere la legittima ai figli?
Può accadere: l'esistenza e la misura della quota di riserva sono governate dalla legge successoria. Se questa non conosce la successione necessaria, i legittimari secondo il diritto italiano possono restare privi di tutela, salvi i limiti dell'ordine pubblico.
Il Regolamento si applica anche ai rapporti con la Svizzera?
Il Regolamento vincola le autorità degli Stati membri anche quando designa la legge di uno Stato terzo, ma la Svizzera applica il proprio diritto internazionale privato, imperniato sul domicilio. Nei casi Italia–Svizzera occorre coordinare i due sistemi.
Se il defunto risiedeva all'estero, o se sta valutando una pianificazione successoria con elementi transfrontalieri, la verifica della legge applicabile è il primo passaggio. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.