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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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 Milano Lugano
.Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Il progetto di divisione rimesso ad un terzo

La divisione testamentaria può essere affidata a un terzo dal testatore, che non sia né erede né legatario. Recentemente, la giurisprudenza ha specificato che, mentre è valida la disposizione testamentaria che conferisce a uno degli eredi il potere di scegliere i beni per costituire le varie quote, secondo l'art. 733, comma 1, la delega per la valutazione dei beni ereditari e la formazione delle quote da assegnare ai partecipanti non può essere affidata a un erede o legatario, come stabilito dal secondo comma dello stesso articolo. Questa delega può estendersi non solo alla valutazione dei beni ma anche alle successive operazioni di divisione.

Alcuni autori sostengono che tale proposta di divisione abbia un effetto reale, configurandosi come una divisione testamentaria indiretta, mentre per altri ha una portata obbligatoria. Nonostante ciò, il testatore può incaricare il terzo di procedere, oltre che alla preparazione, anche all'effettiva divisione delle quote.

L'interpretazione della volontà del testatore in questo ambito, essendo una questione di fatto, spetta al giudice di merito e non può essere oggetto di revisione in sede di legittimità. Il terzo agisce come arbitro, rispettando la volontà del defunto ma operando con discrezionalità. La divisione da lui proposta vincola gli eredi, a meno che non venga riconosciuta da un giudice come contraria alla volontà del testatore o palesemente ingiusta.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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