Gli elementi accidentali nel testamento
Il testamento, quale manifestazione dell'autonomia privata, si distingue per la sua capacità di incorporare volontà "secondarie" accanto a quelle "principali", consentendo al testatore di articolare con maggiore dettaglio le proprie intenzioni per realizzare gli obiettivi prefissati.
Prima di esaminare gli elementi accidentali del testamento, è opportuno fornire alcune precisazioni preliminari. È importante riconoscere che, sebbene l'analisi generale di tali elementi sia comune allo studio dei contratti e degli atti giuridici, è nell'ambito degli atti di liberalità che essi trovano una collocazione più idonea, in particolare per quanto riguarda l'onere (o modo). In questo contesto, si rende necessario superare la concezione tradizionale del modo come elemento accidentale, inteso a limitare il contenuto di una disposizione gratuita, per giungere a una definizione più precisa e adeguata, considerandolo come una disposizione autonoma.
Per quanto concerne l'aspetto normativo, è utile sottolineare, come già osservato in relazione alla normativa sui contratti in generale, che il diritto testamentario prevede una disciplina specifica per la condizione, ma non per il termine. Quest'ultimo trova applicazione nelle disposizioni a titolo particolare, come i legati, dove il principio "semel heres semper heres" limita la sua efficacia nell'ambito dell'istituzione di erede.
Nonostante il tradizionale riferimento a condizione, termine e modo, il testatore può avvalersi di ulteriori clausole accessorie, considerate accidentali. È rilevante, ad esempio, la possibilità di includere una clausola penale per rafforzare l'obbligazione imposta all'onerato, ampliando così le strategie a disposizione per la tutela delle proprie volontà testamentarie.