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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

La legittimazione passiva nell'azione di riduzione

L'azione di riduzione può essere esercitata esclusivamente nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive, ossia eredi, legatari e donatari, oltre ai loro eredi. Non può invece essere promossa contro i loro aventi causa, i quali diventano legittimati passivi solo per l'azione di restituzione.

È importante sottolineare che l'azione di riduzione, diversamente dall'azione di restituzione, può essere rivolta soltanto verso chi ha direttamente beneficiato della disposizione che ha leso i diritti del legittimario.

Un altro aspetto rilevante è che l'azione di riduzione non richiede un litisconsorzio necessario nemmeno dal lato passivo. Ciò significa che essa può essere intrapresa contro uno solo degli obbligati a integrare la quota spettante al legittimario, senza dover coinvolgere tutti i destinatari delle disposizioni lesive.

Nel caso in cui il soggetto contro cui è proposta l'azione di riduzione sia anch'egli un legittimario, non sarà necessario che questo presenti una domanda o un'eccezione per limitare la riduzione alla parte eccedente rispetto alla sua quota di legittima. Tale limitazione si applica automaticamente, senza che sia necessario un intervento formale, anche se ciò non dovesse essere sufficiente a reintegrare completamente la legittima del richiedente.

Questa disciplina evidenzia la flessibilità dell'azione di riduzione nel tutelare i diritti dei legittimari senza creare obblighi procedurali complessi.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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