La legittimazione passiva nell'azione di riduzione
L'azione di riduzione può essere esercitata esclusivamente nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive — eredi, legatari e donatari, oltre ai loro eredi. Non può invece essere promossa contro i loro aventi causa, che diventano legittimati passivi soltanto rispetto all'azione di restituzione. La distinzione tra i due piani è il presupposto per impostare correttamente la domanda.
In questa guida
Chi può essere convenuto nell'azione di riduzione
La legittimazione passiva si radica in un criterio semplice: risponde all'azione chi ha direttamente beneficiato della disposizione lesiva. Ne discende un elenco circoscritto.
- L'erede istituito in forza di disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva;
- Il legatario, per il legato che ecceda la porzione disponibile;
- Il donatario, per la liberalità compiuta in vita dal de cuius;
- Gli eredi di ciascuno di tali soggetti, che subentrano nella posizione passiva del proprio dante causa.
Riduzione e restituzione: due azioni, due legittimazioni
La confusione tra i due rimedi è tra gli errori più frequenti nell'impostazione della domanda, e conduce a eccezioni di difetto di legittimazione facilmente fondate.
Azione di riduzione
Accerta l'eccedenza della disposizione rispetto alla quota disponibile e la rende inefficace nei limiti necessari a reintegrare la legittima. Si dirige contro il beneficiario diretto.
Azione di restituzione
Presuppone l'accoglimento della riduzione e mira al recupero del bene presso chi lo detiene. Può dirigersi anche contro l'avente causa del beneficiario.
Il rapporto è di presupposizione: senza previo accertamento della lesione e conseguente riduzione, la restituzione non ha titolo. Ne consegue che l'avente causa non può essere convenuto in riduzione, ma solo — e successivamente — in restituzione.
Quadro di sintesi
| Soggetto | Azione di riduzione | Azione di restituzione |
|---|---|---|
| Erede istituito | Legittimato passivo | Legittimato passivo |
| Legatario | Legittimato passivo | Legittimato passivo |
| Donatario | Legittimato passivo | Legittimato passivo |
| Eredi del beneficiario | Legittimati passivi | Legittimati passivi |
| Avente causa a titolo oneroso | Non legittimato passivo | Legittimato passivo, nei limiti di legge |
| Avente causa a titolo gratuito | Non legittimato passivo | Legittimato passivo, nei limiti di legge |
L'assenza di litisconsorzio necessario dal lato passivo
L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario neppure passivo. Il legittimario può quindi agire contro uno solo degli obbligati alla reintegrazione, senza dover convenire in giudizio tutti i destinatari delle disposizioni lesive.
La regola ha un rilievo strategico non trascurabile: consente di concentrare l'azione sul beneficiario più solvibile o su quello la cui posizione è documentalmente meglio dimostrabile, senza appesantire il giudizio con la chiamata di soggetti la cui partecipazione non aggiungerebbe utilità.
Quando il convenuto è a sua volta legittimario
Ipotesi frequente nella pratica: la disposizione lesiva ha avvantaggiato un altro figlio, o il coniuge, che è a sua volta titolare di una quota di riserva.
La riduzione operata nei confronti di un convenuto che sia a sua volta legittimario incontra il limite della quota di riserva a lui spettante: può colpire soltanto la parte eccedente rispetto alla sua legittima.
Il profilo processuale è quello di maggiore interesse: tale limitazione opera automaticamente, senza che il convenuto debba proporre domanda riconvenzionale o sollevare specifica eccezione. Il giudice ne tiene conto d'ufficio nella determinazione della misura della riduzione.
La conseguenza va accettata anche quando risulti sfavorevole all'attore: la riduzione si arresta al limite della legittima del convenuto anche se ciò non basta a reintegrare integralmente la quota di riserva del legittimario che ha agito. In tal caso, per completare la reintegrazione, occorrerà rivolgersi agli altri beneficiari secondo l'ordine di riduzione.
L'incidenza della riforma del 2025
La Legge n. 182/2025 ha riscritto l'art. 563 c.c., proprio la norma che governa la posizione degli aventi causa. Per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025 la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario abbia alienato gli immobili donati, restando fermo l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari.
L'avente causa a titolo gratuito può essere chiamato a compensare in denaro, nei limiti del vantaggio conseguito, solo in caso di insolvenza del donatario.
Sul piano della legittimazione passiva, la novità non muta il perimetro dell'azione di riduzione — che resta rivolta ai soli beneficiari diretti — ma incide profondamente sulla utilità pratica dell'azione di restituzione verso gli aventi causa, sostanzialmente sostituita da una pretesa di natura obbligatoria nei confronti del donatario. La verifica della data di apertura della successione diventa dunque il primo passaggio nell'impostazione della strategia.
Domande frequenti
Posso agire in riduzione contro chi ha comprato il bene dal donatario?
No. L'azione di riduzione si dirige soltanto contro i beneficiari diretti della disposizione lesiva. L'acquirente dal donatario può semmai essere convenuto in restituzione, e nei limiti oggi ridefiniti dalla riforma del 2025.
Devo convenire in giudizio tutti i beneficiari?
No. L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario dal lato passivo: può essere proposta anche contro uno solo degli obbligati alla reintegrazione, fermo il rispetto dell'ordine legale di riduzione.
Il convenuto legittimario deve eccepire la propria quota di riserva?
No. La limitazione della riduzione alla parte eccedente la sua legittima opera automaticamente, senza necessità di domanda o eccezione, ed è rilevata dal giudice nella determinazione della misura.
Cosa succede se la riduzione contro un solo convenuto non basta?
La riduzione si arresta comunque al limite della legittima del convenuto. Per completare la reintegrazione occorre agire nei confronti degli altri beneficiari, secondo l'ordine di riduzione previsto dalla legge.
Gli eredi del donatario rispondono dell'azione?
Sì. Gli eredi del beneficiario subentrano nella posizione passiva del proprio dante causa e sono legittimati passivi tanto rispetto alla riduzione quanto alla restituzione.
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