Scioglimento e Modifica del Patto di Famiglia: Normativa e Procedure
L'articolo 768 septies del
codice civile stabilisce che lo scioglimento o la modifica del patto di
famiglia richiede la partecipazione degli stessi soggetti coinvolti nella sua
stipula originale.
Le modalità per lo
scioglimento o la modifica del contratto sono le seguenti:
- Mutuo Dissenso: È possibile sciogliere il contratto mediante la stipulazione di un nuovo accordo che rispetti i criteri e le condizioni previste dall'art. 768 bis c.c. e seguenti, configurandosi come scioglimento per mutuo dissenso ai sensi dell'art. 1372 c.c.
- Recesso Unilaterale: In alternativa, lo scioglimento può avvenire tramite il recesso, a condizione che questa possibilità sia stata esplicitamente prevista nel contratto originale. Tale recesso deve essere manifestato attraverso una dichiarazione certificata da un notaio agli altri contraenti, conformemente all'art. 1373 c.c.
Per quanto riguarda le
controversie derivanti dai patti di famiglia, l'art. 768 octies c.c. faceva
originariamente riferimento alla necessità di sottoporre le vertenze agli
organismi di conciliazione come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5. Questa disposizione è stata successivamente sostituita dall'art.
23, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Attualmente, le
controversie in materia di patti di famiglia sono regolate dall'art. 5 del
D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che impone l'obbligo di sottoporre la questione a
un procedimento di mediazione prima di intraprendere azioni giudiziarie. Questa
mediazione obbligatoria è un requisito essenziale, la cui mancata osservanza
può comportare l'improcedibilità della domanda giudiziaria.