TRUST - IMPOSTE DI SUCCESSIONE
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Domenica 03 Nov 2024 · 2:00
Tags: trust, imposte, di, successione
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Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/04/2024, n. 10076
Poiché, ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.
COMMENTO
Questa recente ordinanza della Cassazione (n. 10076 del 15 aprile 2024) rappresenta un chiarimento fondamentale in merito alla tassazione dei trust in Italia. Secondo la Corte, perché si applichino le imposte di successione, di registro e ipotecarie, deve avvenire un effettivo trasferimento di ricchezza che comporti un’attribuzione patrimoniale stabile. In altre parole, non è sufficiente che un bene venga trasferito al trust o segregato per uno scopo specifico; è necessaria una reale attribuzione del bene al beneficiario finale affinché scatti l’imposizione fiscale.
La Cassazione si rifà all’art. 53 della Costituzione, che stabilisce il principio di capacità contributiva, e alla Convenzione dell'Aja, ratificata con la legge n. 364 del 1989, ribadendo che l’atto istitutivo del trust e l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee non costituiscono trasferimenti imponibili, poiché si tratta di atti funzionali alla segregazione dei beni e alla costituzione del vincolo di destinazione. Solo l'atto finale, in cui i beni del trust vengono attribuiti al beneficiario, rappresenta il momento rilevante ai fini dell'imposizione.
Questo orientamento della Cassazione conferma una linea interpretativa favorevole per i contribuenti, poiché riconosce il trust come strumento neutrale sotto il profilo fiscale fino all'effettiva assegnazione del patrimonio al beneficiario. È una pronuncia che offre importanti garanzie agli operatori del settore, evitando imposizioni anticipatorie che non corrispondono a un effettivo arricchimento del beneficiario.
