Vai ai contenuti
Salta menù
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
Salta menù
Salta menù
Salta menù
Salta menù
 Milano Lugano
.Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Prescrizione dell'azione di petizione di eredità

Secondo il secondo comma dell'articolo 533 del codice civile , l'azione di petizione ereditaria non è soggetta a prescrizione, ad eccezione degli effetti dell'usucapione applicabili ai singoli beni ereditari. Questa caratteristica di imprescrittibilità è fondata sulla premessa che, una volta riconosciuto come erede, tale status non si perde. Questo concetto è espresso dall'antica massima "semel heres semper heres", che tradotto significa "una volta erede, sempre erede".
Va notato, però, che l'assenza di un termine di prescrizione per la petizione ereditaria non ha lo stesso effetto per il diritto di accettare l'eredità. Secondo l'articolo 480 del codice civile, tale diritto è infatti soggetto a un termine di prescrizione di dieci anni. Questo diritto è separato e distinto dai diritti che l'erede acquisisce successivamente all'accettazione dell'eredità.
In sostanza, l'imprescrittibilità si applica specificamente all'azione legale volta a recuperare i beni ereditari. In contrasto, l'azione per l'accertamento della qualità di erede, che ha un carattere puramente dichiarativo, è imprescrittibile di per sé. In altre parole, mentre l'azione per affermare il proprio status di erede non è soggetta a limiti temporali, la decisione di accettare o meno l'eredità deve essere presa entro un termine prestabilito.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
Partita IVA: 02073100030
Copyright © 2008 - 2026 Pedrazzoli
Torna ai contenuti