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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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 Milano Lugano
.Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

La donazione di partecipazioni societarie nel calcolo dell'asse ereditario, nella collazione e nella divisione

Quando il de cuius abbia donato in vita a uno dei coeredi quote societarie — in una società di persone o di capitali — trovano applicazione le regole sulla collazione dei beni mobili dettate dall'art. 750 c.c. La partecipazione sociale attribuisce infatti al socio un diritto di partecipazione alla vita societaria, non un diritto reale sul patrimonio della società, che resta soggetto autonomo rispetto ai soci.

Natura di bene mobile immateriale

Le quote societarie sono inquadrate come beni mobili di natura immateriale. La qualificazione discende dalla struttura stessa della partecipazione: il socio non vanta un diritto reale sui beni della società, ma una posizione soggettiva complessa, di natura patrimoniale e amministrativa, riferita all'ente. Da qui l'applicazione della disciplina della collazione mobiliare.

Art. 750 c.c. — Collazione di beni mobili

La collazione dei beni mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione.

La collazione si compie per imputazione

Il coerede donatario non restituisce materialmente la quota alla comunione ereditaria: ne imputa il valore alla propria porzione. Il meccanismo evita l'ingerenza della comunione ereditaria negli assetti proprietari della società — con tutte le complicazioni che deriverebbero dal rientro della partecipazione in una titolarità collettiva — e realizza al tempo stesso la parità di trattamento tra i coeredi obbligati.

Art. 737 c.c. — Soggetti obbligati alla collazione

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione, ove disposta dal donante, opera nei limiti della quota disponibile: non sottrae la liberalità al computo ai fini della verifica della lesione di legittima, ma ne esclude il conferimento nella divisione tra coeredi.

La determinazione del valore delle quote

La stima della partecipazione va riferita al momento dell'apertura della successione, secondo il criterio temporale fissato dall'art. 750 c.c. per i beni mobili — in linea con quanto l'art. 747 c.c. dispone per gli immobili conferiti per imputazione. Il criterio temporale è dunque pacifico; ciò che genera contenzioso è il criterio sostanziale di valutazione.

Considerare il patrimonio societario nella sua dimensione dinamica

La valutazione non può arrestarsi al patrimonio netto contabile. La giurisprudenza di legittimità richiede di considerare anche l'avviamento e la redditività prospettica dell'impresa, in applicazione analogica dei criteri di cui all'art. 2289 c.c.

Adottare una stima prudenziale

La società va valutata come entità dinamica idonea a produrre utili futuri, tenendo conto dell'organizzazione aziendale e dell'eventuale avviamento commerciale.

Collocare il valore nell'asse ereditario

Determinato il valore, l'importo si aggiunge virtualmente alla massa: il coerede donatario vedrà ridotta di pari entità la propria quota nella divisione.

Art. 2289 c.c. — Liquidazione della quota del socio uscente

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Gli orientamenti della Corte di Cassazione

Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 27 gennaio 2022, n. 2505

Ribadisce la necessità di valutare la partecipazione tenendo conto dell'avviamento e della futura redditività dell'impresa, secondo l'analogia con i criteri dell'art. 2289 c.c.

Cass. civ., sent. n. 10756/2019

Conferma l'orientamento sulla valutazione della partecipazione societaria che tenga conto del potenziale economico e reddituale dell'impresa, oltre al dato patrimoniale statico.

Cass. civ., sent. n. 5449/2015

La società va considerata come entità dinamica, capace di produrre utili nel futuro, valorizzando l'organizzazione e l'avviamento commerciale.

Cass. civ., sent. n. 20258/2014

Si colloca nel medesimo solco, richiedendo che la stima consideri l'avviamento e la redditività prospettica.

Cass. civ., sent. n. 7595/1993 e sent. n. 4210/1992

Precedenti conformi che hanno fissato il principio della stima prudenziale della società quale complesso produttivo in esercizio.

Effetti dell'azione di riduzione

Se i legittimari ritengono lesa la quota di riserva per effetto di donazioni eccedenti la porzione disponibile, possono agire in riduzione.

Riduzione della liberalità

L'azione riduce, in tutto o in parte, la donazione di quote che ecceda la disponibile, così da reintegrare la quota riservata ai legittimari.

Concorso dei coeredi

In forza del principio di collazione, i coeredi lesi concorrono pro quota sul valore della donazione eccedente, riequilibrando il riparto dell'asse.

Sul punto occorre segnalare l'incidenza della Legge n. 182/2025, che per le successioni aperte dal 18 dicembre 2025 ha spostato la tutela del legittimario rispetto alle donazioni dal piano reale a quello obbligatorio, con effetti significativi anche sulle liberalità aventi a oggetto partecipazioni societarie.

Il percorso operativo

  • Individuazione delle liberalità: atti di donazione, cessioni a prezzo simbolico, intestazioni a favore di un coerede riconducibili a liberalità indirette.
  • Verifica dell'eventuale dispensa da collazione e dei suoi limiti rispetto alla quota disponibile.
  • Perizia estimativa della partecipazione al momento dell'apertura della successione, con criteri conformi agli orientamenti di legittimità.
  • Ricostruzione della massa e calcolo dell'asse ereditario con imputazione del valore alla porzione del donatario.
  • Verifica della lesione di legittima e valutazione dell'azione di riduzione.
  • Impostazione della divisione, con formazione dei lotti e conguagli.

Domande frequenti

Le quote societarie donate vanno restituite alla comunione ereditaria?

No. Trattandosi di beni mobili, la collazione si compie soltanto per imputazione: il coerede donatario conserva la partecipazione e ne imputa il valore alla propria porzione ereditaria.

A quale data va stimata la partecipazione?

Al momento dell'apertura della successione, secondo il criterio fissato dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, in linea con quanto l'art. 747 c.c. prevede per gli immobili conferiti per imputazione.

Basta il patrimonio netto contabile per valutare la quota?

No. La Cassazione richiede di considerare anche l'avviamento e la redditività prospettica dell'impresa, in applicazione analogica dei criteri dell'art. 2289 c.c. La società va valutata come entità dinamica.

La dispensa da collazione mette la donazione al riparo?

Solo parzialmente. La dispensa esclude il conferimento nella divisione tra coeredi, ma opera nei limiti della quota disponibile e non sottrae la liberalità al computo ai fini della verifica della lesione di legittima.

La disciplina vale sia per società di persone sia di capitali?

Sì. In entrambi i casi la partecipazione è bene mobile immateriale e segue la disciplina dell'art. 750 c.c. Differiscono semmai i criteri tecnici di stima e l'incidenza delle clausole statutarie sul trasferimento.

Per la ricostruzione dell'asse in presenza di partecipazioni societarie donate, o per l'impostazione di una divisione che coinvolga quote sociali, lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Il presente contributo ha finalità informativa e scientifica e non costituisce parere legale. La qualificazione delle liberalità, la stima delle partecipazioni societarie e la verifica della lesione di legittima richiedono l'esame della documentazione societaria e successoria nel caso concreto. Gli orientamenti giurisprudenziali richiamati sono soggetti a evoluzione.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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