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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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 Milano Lugano
.Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

LA DONAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
NEL CALCOLO DELL'ASSE EREDITARIO
E NELLE OPERAZIONI DI COLLAZIONE E DIVISIONE

Laddove il de cuius abbia in vita donato a uno dei coeredi delle QUOTE SOCIETARIE (in una società di persone o di capitali), si applicano le regole generali sulla collazione dei beni mobili, disciplinate dall’art. 750 c.c., in quanto la partecipazione sociale attribuisce al socio un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, senza conferire un diritto reale sul patrimonio della società (che rimane un soggetto autonomo rispetto ai soci).
1. Natura di bene mobile e collazione per imputazione (art. 750 c.c.)
Le quote societarie sono inquadrate come beni mobili di tipo immateriale. Per questo, l’art. 750 c.c. stabilisce che la collazione si compia unicamente per imputazione: ciò significa che il coerede donatario non “restituisce” materialmente la quota alla comunione ereditaria, bensì imputa il relativo valore alla propria porzione di eredità. In tal modo, il valore della donazione incide sul calcolo della quota spettante al donatario, garantendo l’equilibrio tra tutti i coeredi obbligati.
2. Determinazione del valore delle quote
La stima della partecipazione sociale deve essere effettuata al momento dell’apertura della successione (art. 747 c.c.). A tal fine, occorre:
1. Considerare il patrimonio societario: la Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, ord. 27/01/2022, n. 2505; Cass. civ., sent. n. 20258/2014; sent. n. 10756/2019) riconosce la necessità di valutare anche l’avviamento e la futura redditività dell’impresa, in base all’analogia con i criteri di cui all’art. 2289 c.c. La partecipazione va dunque stimata non soltanto in ragione del patrimonio sociale “statico”, ma anche del potenziale economico e reddituale.
2. Adottare una stima prudenziale: secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sent. n. 5449/2015; n. 7595/1993; n. 4210/1992), la società va valutata come un’entità dinamica in grado di produrre utili nel futuro, tenendo conto della sua organizzazione e dell’eventuale avviamento commerciale.
3. Collocare il valore nell’asse ereditario: una volta determinato il valore delle quote, tale importo si aggiunge virtualmente alla massa ereditaria, e il coerede che ha ricevuto la donazione vedrà ridotta la propria quota di eredità di pari entità.
3. Effetti dell’azione di riduzione
Nel caso in cui i legittimari ritengano lesa la loro quota di riserva a causa di donazioni eccedenti la porzione disponibile, possono agire in riduzione:
• L’azione di riduzione riduce (in tutto o in parte) la donazione di quote societarie se eccede la quota disponibile, così da reintegrare la quota riservata ai legittimari;
• In forza del principio di collazione, i coeredi lesi concorreranno pro quota sul valore di tale donazione eccedente, riportando in equilibrio il riparto dell’asse.
4. Conclusioni
1. Le partecipazioni societarie donate in vita dal de cuius a un coerede legittimario rientrano nell’obbligo di collazione quale forma di liberalità su bene mobile (art. 750 c.c.).
2. La collazione si effettua per imputazione: il valore della quota, accertato in base al momento dell’apertura della successione, viene imputato alla porzione ereditaria del donatario.
3. In caso di lesione della quota di riserva, la donazione può essere ridotta, e i coeredi legittimari pregiudicati concorrono sul valore eccedente la porzione disponibile.
4. La determinazione del valore delle quote deve tenere conto non soltanto del patrimonio societario, ma anche dell’avviamento e della futura redditività, in base ai criteri delineati dalla Cassazione (cfr. ord. n. 2505/2022 e precedenti conformi). Ne deriva che, al fine di garantire la parità tra i coeredi, le partecipazioni societarie donate sono soggette alla disciplina della collazione dei beni mobili e, quindi, devono essere imputate alla quota del donatario nel contesto della successiva divisione ereditaria, secondo i criteri fissati dall’art. 750 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità.


Avvocato Antonio Pedrazzoli
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