Durata della Mediazione secondo l'Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 28/2010: Un Quadro Dettagliato
L' Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 28/2010 è un elemento chiave per comprendere la durata prevista per i procedimenti di mediazione in Italia. In breve, la norma prevede un periodo iniziale massimo di tre mesi per completare la mediazione, con la possibilità di estendere questo termine di ulteriori tre mesi attraverso un accordo scritto tra le parti coinvolte.
1. Durata Iniziale di 3 Mesi: La mediazione ha un lasso di tempo iniziale di tre mesi dalla data di deposito della domanda o dalla scadenza del termine fissato dal giudice.
2. Prorogabilità di Ulteriori 3 Mesi: La durata iniziale può essere prorogata di un ulteriore periodo di tre mesi, ma solo se tutte le parti forniscono un accordo scritto per tale proroga.
3. Non Soggetto a Sospensione Feriale: Importante notare è che la durata della mediazione non è soggetta a sospensione feriale, garantendo così continuità al processo.
4. Comunicazione al Giudice: Nel caso in cui sia pendente un giudizio, le parti devono comunicare al giudice qualsiasi proroga della mediazione, conformemente al comma 3.
Optare per la mediazione è una scelta strategica che richiede una valutazione accurata da parte di un avvocato esperto. L'assistenza legale è fondamentale non solo per una comprensione approfondita delle sfumature normative, come quelle dettate dall'Articolo 6, ma anche per una negoziazione efficace che tenga conto dei tempi legali.