Il testamento pubblico - Avvocato Pedrazzoli

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Il testamento pubblico

Una delle prime figure che ci viene alla mente quando pensiamo al testamento è senza dubbio il Notaio.
Certamente la redazione del testamento con l’ausilio di un Notaio è la via più saggia che si possa percorrere per regolare la nostra successione perché il suo contributo tecnico e giuridico ci può essere di fondamentale aiuto affinché il nostro scritto abbia tutti quei requisiti di forma e di contenuto idonei a far sì che raggiunga il proprio scopo.
Il testamento redatto con l’aiuto del Notaio si chiama pubblico.
Questo non significa che può essere letto da chiunque ma è semplicemente il nomen iuris che la legge gli attribuisce.
Il testamento pubblico si chiama così perché è ricevuto da un pubblico ufficiale, il Notaio, e viene predisposto all’interno di un atto notarile alla presenza dei testimoni.
Una volta sottoscritto dai testimoni, dal testatore e dal Notaio viene conservato da quest’ultimo in un particolare registro, chiamato degli atti di ultima volontà, e lì rimane fino alla notizia della nostra morte.
Quando il Notaio ne avrà avuto notizia procederà alla sua “registrazione” il che significa che lo renderà conoscibile a chiunque ne voglia avere copia e, quindi in particolar modo, ai chiamati all’eredità.
Qualora il Notaio dovesse premorire rispetto al testatore o andare in pensione nessun problema, il testamento verrà conservato nel competente Archivio Notarile e sarà “registrato” nel momento in cui verrà comunicata la morte del testatore.
Il testamento pubblico è regolato dall’articolo 603 c.c. il quale testualmente recita: “1. Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
2. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso.
3. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
4. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.”
Sebbene, come ho detto sopra, la forma del testamento migliore che possiamo scegliere è quella del testamento pubblico redatto con l’ausilio del Notaio è bene comunque informarsi bene prima su tanti aspetti relativi al suo contenuto che aiutano certamente sia noi che il Notaio a scrivere le nostre volontà.
 

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