Il testamento pubblico
Il testamento pubblico è quello ricevuto dal notaio, in presenza di due testimoni, e inserito in un atto notarile. È la forma che offre le maggiori garanzie: elimina il rischio di vizi formali, esclude lo smarrimento e fa piena prova fino a querela di falso. Il nome non ha nulla a che vedere con la conoscibilità del contenuto, che resta riservato fino alla morte del testatore.
In questa guida
Perché si chiama pubblico
La denominazione trae spesso in inganno. Non significa che il testamento sia consultabile da chiunque: è semplicemente il nomen iuris che la legge attribuisce all'atto perché è ricevuto da un pubblico ufficiale, il notaio, e assume la forma dell'atto pubblico.
La disciplina
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso.
Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Come si svolge
La dichiarazione di volontà
Il testatore dichiara al notaio le proprie disposizioni, alla presenza di entrambi i testimoni. La dichiarazione deve essere personale: non è ammessa la consegna di un testo redatto da altri perché venga semplicemente trascritto.
La redazione per iscritto
Il notaio riduce in scritto la volontà espressa, traducendola in formule giuridicamente appropriate senza alterarne il contenuto.
La lettura
Il notaio dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni, così che questi possa verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto redatto.
La menzione delle formalità
Di ciascuna formalità compiuta si fa espressa menzione nell'atto: è l'elemento che consente di verificarne successivamente il rispetto.
Le sottoscrizioni
Sottoscrivono il testatore, i due testimoni e il notaio. L'atto indica luogo, data del ricevimento e ora della sottoscrizione.
I testimoni
La presenza di due testimoni per l'intera durata dell'atto è requisito essenziale. Non tutti però possono assumere tale veste.
- devono essere maggiorenni e capaci, in grado di comprendere l'atto cui assistono;
- non possono essere parenti o affini del notaio entro i gradi previsti dalla legge notarile;
- non possono essere interessati all'atto, né il coniuge o i parenti degli istituiti;
- devono assistere ininterrottamente a tutte le fasi, dalla dichiarazione alle sottoscrizioni.
Sono nulle le disposizioni testamentarie a favore del notaio rogante, dei testimoni e dell'interprete intervenuti nell'atto. La nullità colpisce la singola disposizione, non l'intero testamento.
I casi particolari
| Situazione del testatore | Adempimenti richiesti |
|---|---|
| Non può sottoscrivere, o solo con grave difficoltà | Deve dichiararne la causa; il notaio ne fa menzione prima della lettura dell'atto |
| Muto, sordo o sordomuto | Si osservano le norme della legge notarile per gli atti pubblici di tali persone |
| Incapace anche di leggere | Devono intervenire quattro testimoni in luogo di due |
| Non conosce la lingua italiana | Intervento di un interprete, secondo le norme sugli atti pubblici |
Conservazione, registro e comunicazione agli eredi
Il testamento pubblico è conservato dal notaio tra i propri atti di ultima volontà. Cessato l'esercizio o in caso di morte del notaio, la conservazione passa all'Archivio Notarile competente: il testamento non si disperde in alcuna ipotesi.
Registro Generale dei Testamenti
Il notaio iscrive l'atto nel registro subito dopo il ricevimento. L'iscrizione riporta solo i dati identificativi, non il contenuto, e diviene consultabile da chiunque vi abbia interesse dopo la morte del testatore.
Comunicazione agli eredi
Appena gli è nota la morte del testatore, il notaio comunica l'esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce domicilio o residenza.
Confronto con il testamento olografo
| Profilo | Pubblico | Olografo |
|---|---|---|
| Costo | Onorario notarile | Nessuno |
| Assistenza tecnica | Il notaio verifica forma e legittimità delle disposizioni | Nessuna, salvo consulenza preventiva |
| Rischio di vizi formali | Molto basso | Elevato |
| Smarrimento o sottrazione | Escluso | Rischio concreto |
| Contestazione dell'autenticità | Solo con querela di falso | Verificazione e perizia grafologica |
| Contestazione della capacità | Più difficile: le circostanze sono documentate | Più agevole per chi contesta |
| Riservatezza in vita | Nota a notaio e testimoni | Totale |
| Revoca | Con nuovo testamento o atto notarile di revoca | Anche mediante distruzione |
Nullità e annullabilità
Nullità
Colpisce il testamento pubblico quando manchi la redazione per iscritto da parte del notaio, o la sottoscrizione del notaio o del testatore. Sono nulle anche le disposizioni a favore di notaio, testimoni e interprete.
Annullabilità
Per ogni altro difetto di forma. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Cosa preparare prima di andare dal notaio
Il notaio garantisce la correttezza formale dell'atto e la legittimità delle clausole. La strategia successoria — che cosa attribuire, a chi, con quale strumento, entro quali limiti — va però definita prima, sulla base di un esame che il momento della stipula non consente.
- Ricostruzione del patrimonio: immobili con dati catastali, rapporti bancari, partecipazioni societarie, polizze;
- Individuazione dei legittimari e calcolo della quota disponibile;
- Ricognizione delle donazioni già effettuate in vita, che concorrono al calcolo della legittima e possono rendere lesivo un testamento apparentemente regolare;
- Scelta tra istituzione di erede e legato per ciascuna attribuzione;
- Valutazione della divisione fatta dal testatore, per evitare che i beni cadano in comunione;
- Eventuale nomina dell'esecutore testamentario, opportuna nei contesti conflittuali;
- Profili internazionali e scelta della legge applicabile, se vi sono beni o residenza all'estero.
Domande frequenti
Il testamento pubblico può essere letto da chiunque?
No. La denominazione deriva dal fatto che è ricevuto da un pubblico ufficiale. Il contenuto resta riservato fino alla morte del testatore: ne hanno conoscenza solo il notaio e i due testimoni.
Quanti testimoni servono?
Due, presenti per l'intera durata dell'atto. Diventano quattro se il testatore è incapace di leggere.
Cosa succede se il notaio muore o cessa l'attività?
Il testamento passa all'Archivio Notarile competente, che ne cura la conservazione. Non vi è alcun rischio di dispersione.
Posso lasciare qualcosa al notaio o ai testimoni?
No. Le disposizioni a favore del notaio rogante, dei testimoni e dell'interprete sono nulle. La nullità colpisce la singola disposizione, non l'intero testamento.
Il testamento pubblico può essere impugnato?
La forma garantisce la regolarità dell'atto, non l'intangibilità del contenuto. Restano esperibili l'impugnazione per incapacità del testatore o vizi del consenso e l'azione di riduzione per lesione di legittima.
Per definire l'assetto delle disposizioni prima della stipula, o per verificare un testamento pubblico già esistente, lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.