La tutela dei diritti di abitazione e di uso
La tutela dei diritti di uso e abitazione in contesto di successione testamentaria solleva questioni significative in merito alla loro protezione legale. Secondo alcune interpretazioni dottrinali, in presenza di tali diritti definiti come legati di specie ex lege, non sarebbe necessario avvalersi dell'azione di riduzione per tutelarli in caso di disposizioni testamentarie che possano interferire con questi, poiché il diritto di abitazione e d'uso è direttamente conferito al coniuge superstite per legge. Tale posizione sostiene che una semplice azione di rivendicazione potrebbe essere sufficiente per affermare la superiorità di questi diritti su quelli di altri eredi o legatari.
Tuttavia, esiste un'opinione divergente che considera eventuali disposizioni testamentarie che assegnano diritti incompatibili con quelli riservati al coniuge secondo l'articolo 540, comma 2, come una "lesione qualitativa". Questa visione ritiene che tali situazioni rientrino nell'ambito dell'azione di riduzione, data la loro natura lesiva della quota riservata al coniuge.
In pratica, solo le disposizioni testamentarie che lede la "casa familiare" possono essere oggetto di riduzione, mentre atti di donazione che incidono sulla casa familiare eliminano il presupposto per l'esistenza del diritto stesso. Nel caso di lasciti particolari che ledono i diritti di abitazione e d'uso, la tutela del coniuge si attua non attraverso una riduzione proporzionale di tutte le disposizioni testamentarie, ma annullando specificamente quelle che violano i diritti di abitazione e d'uso.
Un'ulteriore questione riguarda la possibilità per il coniuge superstite, cui è stata assegnata una quota ereditaria in linea con quanto previsto dalla legge, di agire in riduzione contro disposizioni testamentarie che negano i diritti di abitazione e d'uso, configurando una lesione qualitativa della loro quota di legittima. Su questo punto, le opinioni dottrinali si dividono tra chi sostiene la possibilità di agire in riduzione per una tale lesione qualitativa e chi, invece, ritene che solo lesioni quantitativamente rilevanti della quota di legittima possano giustificare l'intervento della riduzione per reintegrare anche qualitativamente la quota ereditaria del coniuge superstite.