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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Il testamento a bordo di nave

Il testamento redatto durante il viaggio per mare è una delle ipotesi di testamento speciale previste dal codice civile. Il comandante assume una funzione certificativa che in condizioni ordinarie spetterebbe al notaio, ma la forma resta provvisoria: il testamento perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco in un luogo in cui sia possibile testare nelle forme ordinarie.

Il presupposto: il viaggio per mare

La forma è utilizzabile durante il viaggio per mare. Non basta trovarsi a bordo: occorre che la nave sia in navigazione, poiché è quella condizione a rendere impraticabile il ricorso alle forme ordinarie.

A differenza del testamento per malattia contagiosa o calamità, qui non è richiesta una situazione di pericolo: la sola circostanza del viaggio in corso legittima il ricorso alla forma speciale. Ne possono avvalersi tanto i membri dell'equipaggio quanto i passeggeri.

Chi riceve il testamento

Art. 611 c.c. — Testamento a bordo di nave

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.

Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Regola generale

Il testamento di chiunque si trovi a bordo è ricevuto dal comandante della nave, che assume la veste di soggetto certificatore.

Testamento del comandante

Poiché nessuno può ricevere il proprio testamento, quello del comandante è ricevuto da chi lo segue immediatamente in ordine di servizio.

La forma: il doppio originale

Art. 612 c.c. — Forma del testamento

Il testamento deve essere redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Una peculiarità dell'istituto

Il doppio originale non è una formalità superflua: risponde all'esigenza di garantire la conservazione del testamento lungo un percorso che può attraversare porti esteri, autorità consolari, autorità marittime e archivi ministeriali. I due esemplari seguono strade diverse proprio per ridurre il rischio di dispersione.

  • Due originali, non un originale e una copia;
  • Due testimoni presenti alla redazione;
  • Sottoscrizione del testatore, di chi riceve il testamento e dei testimoni;
  • Indicazione della causa se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere.

Custodia e annotazioni di bordo

Il testamento è conservato tra i documenti di bordo, e della sua ricezione si dà atto nelle scritture della nave: l'annotazione è effettuata sul giornale di bordo — ovvero sul giornale nautico — e sul ruolo d'equipaggio.

L'annotazione svolge una funzione probatoria essenziale: documenta la data e le circostanze della ricezione, elementi decisivi per stabilire tanto la validità della forma speciale quanto il momento da cui decorrerà il termine di efficacia.

Il percorso dei due originali

È il profilo più articolato dell'istituto, e conviene seguirlo nella sua sequenza.

Approdo in porto estero con autorità consolare

Il comandante consegna all'autorità consolare uno dei due originali, unitamente a copia dell'annotazione effettuata sul giornale di bordo o nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Ritorno in territorio italiano

All'autorità marittima locale sono consegnati i due originali, oppure il solo originale non depositato durante il viaggio, sempre con copia dell'annotazione.

Dichiarazione di consegna

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione già effettuata sulle scritture di bordo.

Verbale e trasmissione al Ministero

L'autorità marittima o consolare redige verbale della consegna e trasmette il verbale e gli atti ricevuti al Ministero competente, distinto a seconda che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave militare o mercantile.

Destinazione finale dei due esemplari

Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel proprio archivio e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Le denominazioni ministeriali richiamate nel testo codicistico — riferite all'assetto amministrativo dell'epoca — non corrispondono più agli attuali dicasteri: le competenze sono oggi attribuite alle amministrazioni subentrate in materia di difesa e di trasporti. La sostanza del percorso resta invariata.

L'efficacia temporanea

Art. 615 c.c. — Efficacia del testamento

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nelle forme sopra descritte, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

⚠ Il termine da non trascurare

Il termine non decorre dalla redazione né dal rientro in Italia, ma dallo sbarco in un luogo in cui sia possibile testare nelle forme ordinarie: può quindi essere un porto estero, se in quella località il testatore avrebbe potuto avvalersi delle forme consuete.

Trascorsi tre mesi il testamento decade automaticamente. Chi vi abbia fatto affidamento senza redigerne uno nuovo si ritrova privo di disposizioni testamentarie, e la successione si apre secondo le regole di legge.

Se il testatore muore durante il viaggio o entro il termine, il testamento conserva piena efficacia e produce i suoi effetti come qualunque altro testamento, secondo il percorso di deposito descritto sopra.

L'estensione al testamento a bordo di aeromobile

Il codice estende la medesima disciplina, in quanto compatibile, al testamento redatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio. Il ruolo del comandante e il meccanismo dell'efficacia temporanea sono i medesimi.

L'ipotesi ha oggi rilievo pressoché teorico, data la durata dei voli commerciali. Conserva un margine di applicazione nei voli di lunghissima percorrenza e in situazioni eccezionali.

Cosa fare dopo lo sbarco

Chi ha redatto un testamento a bordo e sbarca dispone di un margine di tre mesi. È un tempo sufficiente ma va utilizzato, perché la decadenza è automatica e nessuno ne dà avviso.

  • Individuare la data di sbarco rilevante e calcolare il termine;
  • Verificare il contenuto del testamento redatto a bordo, formulato in condizioni non ideali e da persona priva di competenze giuridiche;
  • Redigere un nuovo testamento in forma ordinaria — olografo, pubblico o segreto — entro il termine;
  • Inserire la clausola di revoca espressa del testamento redatto a bordo;
  • Verificare la quota disponibile e le posizioni dei legittimari, controllo che a bordo non è stato certamente possibile.
Il comandante certifica la provenienza e la data del documento, non ne verifica la legittimità sostanziale. Un testamento redatto a bordo può quindi contenere disposizioni lesive della quota di riserva o clausole nulle: la conversione in forma ordinaria è l'occasione per rimediare.

Domande frequenti

Chi può fare testamento a bordo di una nave?

Chiunque si trovi a bordo durante il viaggio per mare, sia membro dell'equipaggio sia passeggero. Il testamento è ricevuto dal comandante; quello del comandante è ricevuto da chi lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Perché serve il doppio originale?

Perché i due esemplari seguono percorsi distinti — uno può essere consegnato all'autorità consolare in un porto estero, l'altro all'autorità marittima al rientro — riducendo il rischio di dispersione lungo un iter che coinvolge più autorità.

Da quando decorrono i tre mesi di efficacia?

Dallo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie, che può essere anche un porto estero. Non dalla redazione né dal rientro in Italia.

Cosa succede se il testatore muore durante il viaggio?

Il testamento conserva piena efficacia. I due originali seguono il percorso di deposito previsto, fino all'archivio ministeriale e all'archivio notarile del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Vale anche per gli aerei?

Sì. La disciplina è estesa, in quanto compatibile, al testamento redatto a bordo di aeromobile durante il viaggio, con il medesimo meccanismo di efficacia temporanea.

Se dispone di un testamento redatto a bordo, o se ne è stato rinvenuto uno tra i documenti di un familiare, la verifica dei termini e del percorso di deposito è urgente. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale riferita al caso concreto. L'individuazione del momento di sbarco rilevante ai fini della decorrenza del termine di efficacia richiede l'esame delle circostanze specifiche: si raccomanda una verifica professionale tempestiva, dato il carattere perentorio del termine.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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