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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Il testamento: quale forma scegliere e cosa si può disporre

Fare testamento significa sostituire le proprie decisioni a quelle che la legge adotterebbe automaticamente. Non è però una libertà illimitata: l'ordinamento riserva una quota ai legittimari e vieta alcune disposizioni. Conoscere in anticipo i confini — e scegliere la forma più adatta — è ciò che distingue un testamento efficace da uno destinato a essere contestato.

Perché fare testamento

In assenza di testamento opera la successione legittima, che devolve il patrimonio secondo quote fisse a coniuge, discendenti, ascendenti e collaterali. È un meccanismo che funziona bene nelle situazioni familiari lineari, molto meno in tutte le altre.

  • Il convivente non eredita nulla: senza testamento, chi ha condiviso una vita resta escluso dalla successione;
  • Le famiglie ricomposte — figli di precedenti unioni, nuovo coniuge — producono assetti che raramente corrispondono alla volontà del defunto;
  • I beni indivisibili cadono in comunione tra tutti gli eredi, con il rischio di stallo e di divisione giudiziale;
  • L'azienda di famiglia passa pro quota a tutti, anche a chi non ha né interesse né competenza per proseguirla;
  • Nessuna attribuzione a enti o persone estranee alla cerchia dei successibili è possibile.
Il testamento non serve solo a decidere chi riceve cosa. Serve anche a decidere come: assegnare beni determinati a persone determinate previene la comunione, che è la fonte principale del contenzioso ereditario.

Le tre forme di testamento a confronto

ProfiloOlografoPubblicoSegreto
Come si redigeScritto per intero a mano dal testatore, datato e sottoscrittoDichiarato al notaio in presenza di due testimoni e da lui ridotto in scrittoScritto dal testatore o da altri, consegnato sigillato al notaio con due testimoni
CostoNessunoOnorario notarileOnorario notarile ridotto
Riservatezza del contenutoTotale fino alla pubblicazioneConosciuto da notaio e testimoniTotale: il notaio non ne conosce il contenuto
Rischio di smarrimento o sottrazioneElevato, se conservato in casaNulloNullo
Rischio di vizi formaliElevatoMolto bassoMedio, per la parte redatta dal testatore
Contestazione dell'autenticitàFrequente: richiede verificazione o perizia grafologicaFa fede fino a querela di falsoPossibile sul contenuto
Adatto aPatrimoni semplici, situazioni familiari lineariPatrimoni articolati, testatori con difficoltà di scrittura, contesti conflittualiChi vuole massima riservatezza con certezza della conservazione
Il criterio di scelta

L'olografo è gratuito e riservato, ma è anche la forma da cui nasce la quasi totalità del contenzioso: vizi di forma, dubbi sull'autenticità della scrittura, contestazioni sulla capacità del testatore, smarrimento.

Quando il patrimonio è rilevante, i rapporti familiari sono tesi o si prevede che qualcuno possa contestare, il testamento pubblico è la scelta che riduce drasticamente il rischio: fa fede fino a querela di falso e non può andare perduto.

I limiti alla libertà testamentaria

Art. 457, comma 3, c.c.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Il testatore dispone liberamente della sola quota disponibile. La restante parte è riservata ai legittimari — coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti — e non può essere loro sottratta.

Legittimari presentiQuota riservataQuota disponibile
Un figlio solo1/21/2
Due o più figli2/31/3
Coniuge solo1/21/2
Coniuge e un figlio1/3 coniuge + 1/3 figlio1/3
Coniuge e due o più figli1/4 coniuge + 1/2 figli1/4
Coniuge e ascendenti1/2 coniuge + 1/4 ascendenti1/4
Solo ascendenti1/32/3
Il superamento della disponibile non rende il testamento nullo: lo espone all'azione di riduzione, che i legittimari lesi possono esercitare dopo l'apertura della successione. Il testamento resta efficace finché non venga ridotto.

Le disposizioni vietate

Art. 458 c.c. — Divieto di patti successori

È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

  • Patti successori: non è possibile impegnarsi contrattualmente sulla propria futura successione, né disporre di diritti su un'eredità non ancora aperta;
  • Testamento congiuntivo o reciproco: due persone non possono testare nello stesso documento, neppure se coniugi;
  • Disposizioni rimesse all'arbitrio altrui: l'individuazione dell'erede non può essere delegata a un terzo;
  • Condizioni impossibili o illecite: si considerano non apposte; è illecita la condizione che impedisce le nozze o vincola la libertà religiosa;
  • Disposizioni a favore del notaio rogante, dei testimoni e dell'interprete;
  • Sostituzione fedecommissaria fuori dai casi eccezionali espressamente ammessi dalla legge.
Il divieto di testamento congiuntivo sorprende molte coppie, che desidererebbero un documento comune. La soluzione corretta sono due testamenti separati, ciascuno autonomamente revocabile.

Erede e legato: una scelta consapevole

Istituzione di erede

Attribuisce l'intero patrimonio o una quota di esso. L'erede subentra nella posizione del defunto e risponde anche dei debiti.

Legato

Attribuisce un bene determinato. Il legatario non risponde dei debiti oltre il valore del legato e acquista senza bisogno di accettazione.

La distinzione non è formale: incide sulla responsabilità per le passività e sulle modalità di acquisto. Attribuire “la casa di via Roma” a un figlio e “il conto corrente” a un altro, senza chiarire se si tratti di quote o di legati, è una delle formulazioni che generano più contenzioso interpretativo.

Altri strumenti disponibili nel testamento

  • Divisione fatta dal testatore: consente di formare direttamente le porzioni, evitando la comunione tra gli eredi;
  • Esecutore testamentario: figura cui affidare l'attuazione delle disposizioni, utile nei contesti conflittuali;
  • Onere (modus): obbligo imposto all'erede o al legatario di eseguire una prestazione;
  • Sostituzione ordinaria: designazione di un sostituto per il caso in cui il primo istituito non voglia o non possa accettare;
  • Dispensa dalla collazione: per le donazioni già effettuate in vita, nei limiti della disponibile;
  • Scelta della legge applicabile: per chi ha cittadinanza o residenza all'estero, con la professio iuris.

Conservazione e pubblicazione

Il testamento olografo può essere conservato in casa, affidato a una persona di fiducia o depositato presso un notaio. La conservazione domestica è la scelta più rischiosa: espone a smarrimento, distruzione accidentale e sottrazione da parte di chi abbia interesse a farlo sparire.

Il deposito fiduciario presso un professionista garantisce che il testamento venga effettivamente reperito e pubblicato alla morte del testatore. Per il testamento pubblico il problema non si pone: è conservato negli atti del notaio e iscritto nel registro generale dei testamenti.

Revoca e modifica

Il testamento è sempre revocabile fino all'ultimo momento di vita, e la facoltà di revoca non può essere rinunciata: una clausola che vi rinunciasse sarebbe priva di effetto.

Revoca espressa

Dichiarazione contenuta in un nuovo testamento o in un atto ricevuto da notaio con due testimoni.

Revoca tacita

Un testamento successivo revoca il precedente per le disposizioni incompatibili; la distruzione dell'olografo ne comporta la revoca.

Redigere un nuovo testamento senza revocare espressamente il precedente lascia in vita entrambi per le parti compatibili. È una delle cause più frequenti di incertezza interpretativa: la clausola di revoca espressa va sempre inserita.

Gli errori più frequenti

  • Testamento scritto al computer o con l'aiuto materiale di un terzo: l'olografo è nullo se non interamente autografo;
  • Data incompleta o mancante;
  • Attribuzioni sovrapposte: lo stesso bene assegnato a più persone;
  • Superamento della disponibile senza averne consapevolezza;
  • Mancata considerazione delle donazioni già effettuate in vita, che concorrono al calcolo della legittima;
  • Beni non più esistenti nel patrimonio al momento della morte;
  • Formule ambigue sull'individuazione dei beneficiari o sull'oggetto delle attribuzioni;
  • Testamento congiuntivo tra coniugi, nullo per divieto di legge.

Domande frequenti

Posso diseredare un figlio?

No, se è legittimario: la quota di riserva gli spetta comunque e la disposizione che lo escludesse sarebbe soggetta a riduzione. È possibile invece disporre liberamente della quota disponibile a favore di altri.

Io e mia moglie possiamo fare un testamento insieme?

No. Il testamento congiuntivo o reciproco è nullo. Occorrono due testamenti separati, ciascuno autonomamente revocabile.

Quale forma di testamento conviene scegliere?

L'olografo è gratuito e riservato ma espone a vizi formali, contestazioni sull'autenticità e smarrimento. Con patrimoni rilevanti o rapporti familiari tesi il testamento pubblico riduce sensibilmente il rischio di contenzioso.

Posso cambiare idea dopo aver fatto testamento?

Sì, in qualsiasi momento e senza limiti. La facoltà di revoca non può essere rinunciata. È opportuno inserire nel nuovo testamento una clausola di revoca espressa del precedente.

Devo tenere conto delle donazioni già fatte?

Sì. Le donazioni compiute in vita concorrono al calcolo della quota di legittima e possono rendere lesivo un testamento che, considerato isolatamente, sembrerebbe rispettare i limiti.

Per definire l'assetto testamentario più adatto alla Sua situazione familiare e patrimoniale, o per verificare un testamento già redatto, lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale riferita al caso concreto. La determinazione della quota disponibile e la validità delle disposizioni dipendono dalla composizione della famiglia, dal patrimonio e dalle donazioni eventualmente compiute in vita: si raccomanda una verifica professionale prima di considerare definitivo qualsiasi testamento.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
Partita IVA: 02073100030
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