La trascrizione della disposizione condizionata
Nell'ambito delle normative che regolano la trascrizione testamentaria, l'articolo 2648 stabilisce l'obbligo di trascrivere l'accettazione dell'eredità o l'acquisto di un legato che comporti il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali su immobili. Dall'analisi coordinata di tale articolo con gli articoli 2660, numero 6, e 2659, emerge che nella nota di trascrizione è necessario indicare l'eventuale presenza di una condizione, sia essa sospensiva che risolutiva, apposta alla disposizione testamentaria. Questo requisito sussiste a meno che, al momento della trascrizione, la condizione sospensiva non si sia già verificata o quella risolutiva non sia venuta meno.
Per garantire la trasparenza nei confronti dei terzi riguardo l'acquisizione definitiva di diritti immobiliari da parte dell'istituito sotto condizione, il legislatore prevede che l'avveramento di una condizione risolutiva debba essere annotato (articolo 2655), così come la cancellazione nella nota trascritta dell'indicazione della condizione, sia in caso di avveramento della condizione sospensiva sia in caso di mancato avveramento della condizione risolutiva (articolo 2668, comma 3).
Una corrente di pensiero nella dottrina sostiene che, in base all'articolo 2655, debba essere annotato anche l'avveramento di una condizione sospensiva, per assicurare una completa ed efficace pubblicità patrimoniale. Questa interpretazione è supportata da autorevoli commentatori come Natoli e Pugliatti, mentre altri studiosi, tra cui Di Mauro e Ferri, esprimono un parere contrario, sottolineando la specificità delle disposizioni normative in materia di trascrizione immobiliare.