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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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 Milano Lugano
.Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Le norme date dal testatore per la divisione

Il testatore ha la facoltà di stabilire regole specifiche per la divisione dei beni ereditari, introducendo un meccanismo noto come "assegno divisorio semplice". Questa disposizione può assumere la forma di un legato obbligatorio o di un onere per gli eredi, i quali sono tenuti a rispettare le istruzioni testamentarie nella ripartizione dell'eredità. La giurisprudenza riconosce il carattere vincolante di tali disposizioni, applicando l'articolo 686 del codice civile in merito alla revoca delle disposizioni testamentarie per i beni successivamente alienati o trasformati dal testatore.

Le istruzioni divisionali del testatore devono essere osservate dagli eredi, a meno che il reale valore dei beni non corrisponda alle quote ereditarie previste, in tal caso, si adotta il principio del "favor testamenti", consentendo adeguamenti attraverso conguagli per mantenere l'equilibrio tra le quote.

Gli accordi transattivi tra coeredi che prevedono una divisione dei beni ereditari diversa da quella testamentaria sono ammessi, purché rispettino il valore delle quote ereditarie assegnate. In presenza di disposizioni testamentarie specifiche per la formazione delle porzioni ereditarie, gli eredi possono essere limitati nel ricevere specifici beni, dovendo accettare beni di valore equivalente alla loro quota.

Esistono limiti alle disposizioni divisionali imposte dal testatore, in particolare riguardo alla protezione della quota legittima degli eredi e alla impossibilità di obbligare i donatari a conferire specifici beni in natura o a eseguire la collazione per imputazione.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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