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Il diritto di abitazione e le nuove nozze del coniuge superstite

La questione relativa all'effetto delle nuove nozze del coniuge superstite sui suoi diritti di abitazione e d'uso genera dibattito. Una corrente dottrinale sostiene che, con il nuovo matrimonio, le basi morali che giustificano l'assegnazione di tali diritti perdano validità, suggerendo che questi diritti possano estinguersi similmente a come cessa l'assegno di mantenimento post-matrimoniale in seguito al riconiugamento del beneficiario.

Questo punto di vista si appoggia a un'interpretazione estensiva dell'articolo 9 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, equiparando la fine dell'assegno di mantenimento con la cessazione dei diritti di abitazione e uso sulla residenza familiare e sui mobili in essa contenuti, a seguito delle nuove nozze del coniuge superstite.

D'altro canto, una diversa corrente dottrinale evidenzia che i diritti di abitazione e uso si configurano come parti integranti della quota di legittima spettante al coniuge superstite. Pertanto, un evento successivo come il nuovo matrimonio non dovrebbe influire su questi diritti, considerati elementi materiali della quota di legittima. Questa visione sostiene che l'intenzione normativa non prevede l'estinzione di tali diritti a seguito del nuovo matrimonio del coniuge superstite.

La giurisprudenza ha prodotto decisioni che riflettono entrambe le posizioni. Alcuni tribunali hanno interpretato la legge nel senso che i diritti di abitazione e uso non si estinguono con le nuove nozze, sottolineando che questi diritti sono finalizzati a tutelare interessi non patrimoniali legati allo status di erede legittimario del coniuge. Pertanto, la tutela di tali interessi morali avrebbe la precedenza su eventuali considerazioni relative alle necessità abitative del coniuge superstite, il quale, indipendentemente dalla sua situazione abitativa o dal suo nuovo stato civile, manterrebbe i diritti acquisiti.

In sintesi, il dibattito si concentra sulla persistenza o meno dei diritti di abitazione e d'uso in caso di nuove nozze del coniuge superstite, con opinioni dottrinali e giurisprudenziali che offrono interpretazioni diverse sulla materia, evidenziando una questione ancora aperta alla riflessione e al chiarimento normativo o giurisprudenziale ulteriore.
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