La collazione – I beni immobili
L’articolo 746 c.c. prevede la possibilità per chi ha ricevuto in donazione un bene immobile di scegliere se restituire alla massa ereditaria il bene immobile ricevuto per donazione o imputarne il valore alla propria porzione.
Il conferimento per imputazione consiste nel meccanismo diretto a far sì che il coerede che ha ricevuto la donazione riceva beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, in considerazione del valore al momento dell’apertura della successione di quanto donatogli.
La differenza rispetto alla collazione con restituzione del bene alla massa ereditaria è evidente in quanto con il conferimento per imputazione il donatario trattiene il bene e riceve beni ereditari in misura ridotta “imputando” appunto il valore di quanto già ricevuto.
Al donatario coerede spetta, quindi, un diritto di scelta che non può essere influenzata da decisioni altrui.
L’unico limite alla sua facoltà di scegliere è dato dalla stessa legge, la quale, all’articolo 746 c.c., stabilisce che se l’immobile donato è stato alienato o ipotecato, la collazione può essere fatta solo con l’imputazione.
Qualora la collazione possa essere fatta solo per imputazione la norma alla quale fare riferimento è l’articolo 747 c.c. che fissa il principio in forza del quale il valore di riferimento dell’immobile deve essere quello che si ha al tempo dell’apertura della successione.
Cosa accade nel caso in cui siano stati fatti dei miglioramenti sull’immobile oppure se vi sono stati dei deterioramenti? Questi dovranno essere tenuti presenti nella valutazione da effettuarsi ed incideranno sul valore finale.
Occorre segnalare che se oggetto della donazione era stato il diritto di nuda proprietà, in sede di collazione viene equiparato alla piena proprietà essendo questo il diritto che sussiste al momento dell’apertura della successione (Cass. Civ., Sez. II, 16 dicembre 2010, n. 25473).
Sempre nel caso in cui il soggetto tenuto non voglia o non possa restituire il bene in natura bisogna tenere presente il disposto dell’art. 725 c.c. il quale stabilisce che la collazione per imputazione può altresì essere effettuata in forza di prelevamenti, da parte degli altri coeredi, formati, per quanto è possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.