Cass. Civ. Sez. II, n. 27580/2024: non occorre specificare l’entità monetaria della lesione della legittima
La sentenza in esame, Cass. civ., Sez. II, n. 27580 del 24 ottobre 2024, offre un significativo contributo interpretativo in merito agli oneri probatori gravanti sul legittimario che agisce in riduzione, confermando l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui non è necessario, al momento della proposizione dell'azione, quantificare in termini monetari l'entità della lesione della quota di riserva.
Approfondimento giuridico
La Corte evidenzia che l’azione di riduzione, quale strumento a tutela del diritto del legittimario, non richiede formule sacramentali nella domanda, ma piuttosto una rappresentazione patrimoniale complessiva idonea a rendere verosimile la lesione della quota di legittima. Questo approccio si fonda sulla natura peculiare dell'azione, che mira a ricondurre i beni nell'alveo della comunione ereditaria per garantirne il riparto secondo le quote di legge.
Più specificamente, la Corte chiarisce che il legittimario è tenuto a dedurre elementi che consentano al giudice di individuare il relictum (beni residui del patrimonio ereditario) e il donatum (beni donati dal de cuius). Tuttavia, non è richiesto un calcolo aritmetico dell’effettiva lesione, purché emerga dalla domanda una chiara correlazione tra gli atti di disposizione patrimoniale e il rischio di compressione della quota riservata.
Questo principio è stato già consolidato da pronunce come Cass. civ., Sez. II, n. 17926/2020, che sottolineano come l'azione di riduzione sia intrinsecamente collegata alla verifica della riunione fittizia e non debba tradursi in un’incombenza probatoria gravosa nella fase introduttiva del giudizio.
Riflessi pratici
La decisione ha implicazioni pratiche rilevanti:
Allegazione dei fatti essenziali: Il legittimario deve fornire al giudice una rappresentazione del patrimonio complessivo, indicando i beni che compongono il relictum e il donatum, senza necessità di dettagliare il valore specifico della lesione.
Ruolo della CTU: La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) rappresenta lo strumento idoneo per determinare la reale entità della lesione e valutare l’eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie o donative. La sua funzione è pertanto accertativa e non esplorativa.
Snellimento del contenzioso: Questo orientamento contribuisce a ridurre l’onere iniziale per il legittimario, facilitando l’accesso alla giustizia in situazioni in cui la ricostruzione del patrimonio del de cuius risulta complessa.
Conclusioni
La sentenza ribadisce che l’azione di riduzione non richiede un’immediata quantificazione economica della lesione, ma solo una rappresentazione chiara e ragionevolmente plausibile del pregiudizio subito. Tale approccio bilancia il diritto del legittimario con l’effettività della tutela, senza aggravare eccessivamente il suo carico probatorio iniziale. Si conferma così l’intento del legislatore di tutelare il legittimario in maniera concreta e pragmatica.