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Il termine per accettare l'eredità con beneficio d'inventario

“Dieci anni” è la risposta che si sente più spesso, ed è corretta solo in parte. Dieci anni è il termine di prescrizione del diritto di accettare. Ma chi vuole il beneficio d'inventario deve rispettare anche i termini, molto più brevi, previsti per l'inventario: tre mesi, a volte quaranta giorni. E se il chiamato è nel possesso di beni ereditari, quei termini corrono da subito e, se scadono, lo rendono erede puro e semplice senza che abbia firmato nulla.

Due termini diversi, con conseguenze diverse

Termine per accettare

Dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.). Scaduto, si perde il diritto di diventare erede: la prescrizione estingue la chiamata.

Termini per l'inventario

Tre mesi, prorogabili, più quaranta giorni per decidere (artt. 485 e 487 c.c.). Scaduti, non si perde l'eredità: si perde il beneficio, e si diventa erede puro e semplice.

Il beneficio d'inventario, infatti, si ottiene con due atti: la dichiarazione e l'inventario. Il termine per la dichiarazione può essere lungo; quello per l'inventario è sempre breve.

I dieci anni: la prescrizione del diritto di accettare

Art. 480, commi 1 e 2, c.c. — Prescrizione

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Il termine decennale vale per ogni forma di accettazione, pura o beneficiata. Per chi non è nel possesso di beni ereditari segna anche il limite entro cui rendere la dichiarazione di accettazione con beneficio. Decorrenza, sospensione e casi particolari sono approfonditi nella pagina sulla prescrizione del diritto di accettare.

Il chiamato nel possesso di beni ereditari

Art. 485 c.c. — Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Il testo che circola più spesso dice che per il possessore “il termine per accettare è di tre mesi”. In realtà i tre mesi sono il termine per compiere l'inventario, e ad essi si aggiungono i quaranta giorni per deliberare. Soprattutto, decorrono dall'apertura della successione oppure dalla notizia della devoluzione, se successiva.

Quando si è “nel possesso”

  • basta la disponibilità di fatto di un solo bene ereditario, anche di modesto valore;
  • è sufficiente qualsiasi titolo, compresa la semplice detenzione, come l'uso dell'abitazione del defunto o delle chiavi di un immobile;
  • il caso più comune è quello del coniuge o del figlio che viveva con il defunto e continua ad abitare nella casa;
  • il possesso di beni personali del chiamato, o di beni in comunione con il defunto per la quota del chiamato, va valutato con attenzione caso per caso.
⚠ Nessun atto, stesse conseguenze

Allo scadere del termine il chiamato nel possesso diventa erede puro e semplice per legge, senza aver firmato nulla e spesso senza saperlo. Risponde dei debiti ereditari con tutto il proprio patrimonio e perde la possibilità di rinunciare. La proroga va chiesta al tribunale prima della scadenza, e presuppone che l'inventario sia già stato iniziato.

Un esempio con le date

Il padre muore il 15 marzo; la figlia, che viveva con lui, resta nella casa di famiglia. È una chiamata nel possesso.

15 marzo — apertura della successione

Da questo giorno decorrono i tre mesi per l'inventario.

Entro il 15 giugno — inventario

L'inventario va compiuto entro questa data. Se è stato iniziato ma non si riesce a chiuderlo, prima della scadenza si può chiedere al tribunale una proroga, di regola fino a tre mesi.

20 maggio — chiusura dell'inventario

Se l'inventario si chiude il 20 maggio e la dichiarazione non è ancora stata resa, iniziano a decorrere i quaranta giorni.

Entro il 29 giugno — decisione

La figlia deve dichiarare se accetta con beneficio o rinuncia. Se lascia passare la data, è erede pura e semplice.

Se la dichiarazione di accettazione con beneficio è resa prima dell'inventario, i quaranta giorni non servono: resta il termine di tre mesi per completare l'inventario, pena l'acquisto puro e semplice.

Il chiamato non nel possesso

Art. 487 c.c. — Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario entro il termine di tre mesi dalla dichiarazione, salvo la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nel termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

Prima la dichiarazione

Tre mesi dalla dichiarazione per l'inventario. Se non lo completa, il chiamato diventa erede puro e semplice: ha già manifestato la volontà di accettare.

Prima l'inventario

Quaranta giorni dalla chiusura per dichiarare. Se non dichiara, perde il diritto di accettare: non ha mai manifestato quella volontà.

Per il chiamato non nel possesso il tempo, dunque, è più ampio, ma non è illimitato: la regola dei dieci anni vale solo finché nessuno lo costringe a decidere prima.

Il termine fissato dal giudice (actio interrogatoria)

Chiunque vi abbia interesse, tipicamente un creditore del defunto o un chiamato ulteriore, può chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia (art. 481 c.c.). Trascorso il termine senza dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Art. 488 c.c. — Termine assegnato dall'autorità giudiziaria

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'articolo 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.

Chi riceve la notifica di un ricorso ex art. 481 c.c. deve muoversi subito: entro il termine fissato occorrono sia la dichiarazione sia l'inventario. Una dichiarazione resa all'ultimo giorno, senza inventario, produce l'effetto peggiore: l'accettazione pura e semplice.

Tutti i termini a colpo d'occhio

SituazioneTermineDecorrenzaSe scade
Diritto di accettare (tutti)Dieci anniApertura della successione o avveramento della condizionePrescrizione: si perde il diritto
Possessore: inventarioTre mesi, prorogabili di regola fino a treApertura della successione o notizia della devoluzioneErede puro e semplice
Possessore: decisione dopo l'inventarioQuaranta giorniCompimento dell'inventarioErede puro e semplice
Non possessore che ha dichiarato: inventarioTre mesi, prorogabiliDichiarazioneErede puro e semplice
Non possessore che ha fatto l'inventario: dichiarazioneQuaranta giorniCompimento dell'inventarioPerdita del diritto di accettare
Termine fissato dal giudice (artt. 481 e 488)Quello fissato nel provvedimentoSecondo il provvedimentoPerdita del diritto; erede puro e semplice se ha dichiarato senza inventario

Minori e incapaci

Per minori, interdetti e inabilitati, obbligati ad accettare con beneficio, lo scadere dei termini non produce la decadenza finché dura l'incapacità. Dal compimento della maggiore età, o dalla cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione, decorre però un anno per conformarsi alle regole del beneficio (art. 489 c.c.).

La tutela speciale non si estende agli enti né, in linea di principio, ai beneficiari di amministrazione di sostegno, salvo diversa previsione del decreto di nomina.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per accettare l'eredità con beneficio d'inventario?

Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni, ma per il beneficio contano anche i termini dell'inventario. Se sei nel possesso di beni ereditari, devi fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia, e decidere nei quaranta giorni successivi. Se non sei nel possesso, puoi dichiarare entro i dieci anni, ma poi hai tre mesi per l'inventario.

Cosa succede se lascio scadere i tre mesi vivendo nella casa del defunto?

Diventi erede puro e semplice per legge, senza bisogno di alcun atto: rispondi dei debiti ereditari con tutto il tuo patrimonio e non puoi più rinunciare.

I tre mesi si possono prorogare?

Sì, se l'inventario è stato iniziato ma non completato. La proroga si chiede al tribunale del luogo di apertura della successione prima della scadenza e, salvo gravi circostanze, non supera i tre mesi.

Da quando decorrono i tre mesi se non sapevo di essere erede?

Dalla notizia della devoluzione dell'eredità, se successiva all'apertura della successione: ad esempio dal momento in cui si viene a conoscenza di un testamento che ti nomina erede.

Un creditore può costringermi a decidere prima dei dieci anni?

Sì. Con l'actio interrogatoria (art. 481 c.c.) chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice di fissare un termine. Entro quel termine, se non sei nel possesso, devi rendere la dichiarazione e compiere anche l'inventario.

Se sei chiamato a un'eredità, soprattutto se abiti o disponi di beni del defunto, il primo passo è capire quale termine sta già correndo. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale riferita al caso concreto. L'individuazione del termine applicabile dipende dalla posizione del chiamato, dalla data in cui ha avuto notizia della chiamata e dagli atti già compiuti.
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