La forma delle donazioni
Il rigoroso formalismo richiesto dalla legge nella donazione è giustificato dalla sua natura e dagli effetti patrimoniali che produce. Questo formalismo serve a far riflettere il donante sulle conseguenze economiche dell'atto e a fornire un mezzo di prova certo ed efficace, tutelando sia le parti coinvolte sia i terzi.
La forma solenne è obbligatoria per la validità della donazione, sia per beni immobili che mobili di valore significativo, come stabilito dall'articolo 783 del codice civile. Per la donazione, è necessario che l'atto sia redatto in forma pubblica e richiede la presenza indispensabile di due testimoni qualificati, come previsto dall'articolo 48 e 50 della legge notarile. Nonostante la norma generale che autorizza diversi pubblici ufficiali alla redazione di atti pubblici, si tende a limitare questa facoltà ai notai ed ai consoli per i connazionali all'estero.
La giurisprudenza stabilisce con chiarezza la nullità delle donazioni effettuate tramite scrittura privata, enfatizzando la necessità imprescindibile della forma dell'atto pubblico, redatto da notaio, per ogni donazione. Tale formalismo si applica anche negli accordi di separazione consensuale, dove non basta il decreto di omologazione del tribunale per soddisfare i requisiti formali.
È da sottolineare inoltre che, secondo la giurisprudenza, l'assistenza di due testimoni è sempre necessaria per la validità della donazione. L'atto di donazione, per essere considerato valido, deve anche includere un'espressa menzione iniziale dei testimoni.
Per quanto riguarda la donazione diretta di denaro, è invalida se avviene tramite trasferimento di titoli senza rispettare la forma richiesta. La giurisprudenza ha altresì affermato l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni anche in caso di nullità dell'atto per difetto di forma, basandosi sul trasferimento patrimoniale per scopo di liberalità.
Si sottolinea inoltre che il formalismo obbligatorio dell'atto pubblico è previsto solo per le donazioni tipiche, non per gli atti di liberalità non donativi. Qualsiasi atto di liberalità diverso dalla donazione, che presenti la forma prescritta, è pienamente valido. La nullità per mancanza della forma pubblica è stata esclusa in casi come la cessione di una quota societaria camuffata da vendita ma in realtà gratuita, riconoscendo una donazione indiretta.
Riguardo alla forma, è emerso il dibattito sulla possibilità di redigere l'atto pubblico di donazione tramite supporti telematici o informatici, in linea con il Codice dell'amministrazione digitale, che considera valida la forma legale se soddisfatta da un documento informatico firmato elettronicamente.
Nel caso di accordi tra coniugi per la risoluzione di una donazione con retrocessione dei diritti immobiliari, la giurisprudenza richiede la stessa forma prescritta per la donazione, applicando il principio della simmetria delle forme.