Azione di riduzione: litisconsorzio necessario e personalità dell'azione
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Domenica 27 Ago 2023 · 2:15
Tags: azione, di, riduzione, personalità, dell'azione, litisconsorzio, necessario
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Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/08/2023, n. 23862
In materia di successione, tenendo conto della natura di azione costitutiva dell'azione di riduzione per lesione di legittima, della circostanza che essa non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre, e del fatto che l'art. 557, comma 1 cod. civ. stabilisce espressamente che la stessa può essere domandata solo dai legittimari (in ciò confermato dall'art. 564, comma 2 cod. civ.) e dai loro eredi o aventi causa, si deve ritenere che l'azione in questione sia strettamente personale e che non sia quindi rilevabile d'ufficio la lesione della quota riservata ad un legittimario che non abbia esercitato l'azione di riduzione e le conseguenti azioni di restituzione.
COMMENTO
Questa ordinanza rappresenta un significativo chiarimento in materia di diritto delle successioni, focalizzandosi in particolare sull'azione di riduzione per lesione di legittima. L'ordinanza stabilisce chiaramente che tale azione è "strettamente personale" e che, pertanto, la corte non può agire d'ufficio per rilevare la lesione della quota riservata ad un legittimario che non abbia esercitato l'azione di riduzione.
1. Natura dell'Azione di Riduzione: L'ordinanza sottolinea che l'azione di riduzione ha natura costitutiva. Ciò significa che è finalizzata a modificare una situazione giuridica, piuttosto che a sanzionare un comportamento.
2. Litisconsorzio Necessario: La Corte chiarisce che non c'è un litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie o delle donazioni da ridurre. In altre parole, l'azione può essere intrapresa indipendentemente dagli altri legittimari.
3. Limitazioni Soggettive: La sentenza ribadisce che solo i legittimari o i loro eredi o aventi causa possono avviare questa azione, come confermato dagli articoli 557 e 564 del codice civile italiano.
4. Rilevabilità d'Ufficio: Uno dei punti più critici è che l'azione di riduzione è strettamente personale e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Questo aspetto enfatizza l'importanza per i legittimari di essere proattivi nel far valere i loro diritti.
Per gli avvocati specializzati in diritto delle successioni, questa ordinanza rappresenta un utile vademecum su come e quando intraprendere un'azione di riduzione. Mette in rilievo l'importanza di un'attenta valutazione del caso concreto e sottolinea la necessità per i legittimari di esercitare attivamente i loro diritti se credono che la loro quota di legittima sia stata lesa.