La natura giuridica dell'esecutore testamentario - Avvocato Pedrazzoli

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La natura giuridica dell'esecutore testamentario

La figura dell'esecutore testamentario, descritta come "indocile figura" giuridica, riflette le complessità incontrate nella sua qualificazione giuridica, nonostante i numerosi tentativi di inquadrarla nel contesto del diritto. Le prime interpretazioni che la collegavano alla rappresentanza o al mandato sono state oggetto di critica da parte della dottrina più recente, che evidenzia le incongruenze di tali approcci, soprattutto considerando l'impossibilità di applicare concetti quali la procura post mortem, la rappresentanza di soggetti defunti o la struttura bilaterale del mandato alla designazione unilaterale dell'esecutore testamentario da parte del testatore.

La giurisprudenza ha proposto diverse interpretazioni, vedendo l'esecutore ora come amministratore di interessi privati sotto un profilo pubblicistico, ora come mandatario, ora ancora come figura di un cosiddetto ufficio di diritto privato, senza che queste classificazioni portino a conclusioni dottrinali concrete o a conseguenze operative significative. Tali tentativi di definizione, benché descrittivi, non sembrano fornire un reale ausilio interpretativo o colmare eventuali lacune normative, evidenziando la peculiarità e l'unicità dell'istituto nell'ambito del diritto delle successioni.

L'approccio di Polacco sottolinea l'originalità dell'esecutore testamentario come creazione legislativa specifica, non assimilabile ad altre figure giuridiche se non per somiglianze limitate e superficiali. Questa visione riconosce che, in assenza di una disciplina legislativa esplicita, l'esecutore testamentario non avrebbe potuto esistere, confermando l'erede come esecutore naturale delle volontà testamentarie. In conclusione, l'esecutore testamentario rappresenta un'entità giuridica distinta, la cui esistenza e funzione sono delineate esclusivamente dai confini imposti dalla legge, senza possibilità di estensioni o interpretazioni che vadano oltre tali limiti.
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