Il testamento internazionale - Avvocato Pedrazzoli

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Il testamento internazionale

L’Italia con la legge 29 novembre 1990, n. 387 ha ratificato la Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 che disciplina il cosiddetto testamento internazionale.
Tale legge è entrata in vigore nel nostro ordinamento il 16 novembre 1991.
La disciplina del testamento internazionale ricorda in gran parte quella del testamento segreto ed è diretta ad uniformare tra gli Stati aderenti una modalità di redazione e deposito dello scritto di ultima volontà.
Il soggetto deputato a ricevere il testamento segreto è il Notaio.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge.
Un testamento è valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità, il domicilio oppure la residenza del testatore, se è redatto secondo la forma del testamento internazionale.
La nullità del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validità sotto l'aspetto della forma in quanto testamento di altra specie.
Nel nostro ordinamento, per esempio, qualora abbia i requisiti di un testamento olografo.
La legge di ratifica non prevede la possibilità del cosiddetto testamento congiunto in un medesimo scritto quale è quello fatto da due o più persone nel medesimo scritto.
Il testamento deve essere fatto per iscritto e non deve essere necessariamente scritto dal testatore stesso.
Può essere scritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento.
Nel testamento il testatore dichiara in presenza di due testimoni e del Notaio che il documento è il suo testamento e che egli è a conoscenza del suo contenuto.
Il testatore non è tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata.
Il testatore firma il testamento oppure, se l'ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e del Notaio.
Se il testatore è nell'incapacità di firmare, egli ne indica la ragione al Notaio che ne fa menzione nel testamento. Inoltre il testatore può essere autorizzato dalla legge, in virtù della quale il Notaio è stato designato, a chiedere ad un'altra persona di firmare a suo nome.
I testimoni ed il Notaio appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore.
Le firme devono essere apposte alla fine del testamento.
Se il testamento comporta diversi fogli, ciascun foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se è nell'incapacità di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dal Notaio. Ciascun foglio deve inoltre essere numerato.
La data del testamento è quella della sua firma da parte del Notaio.
Questa data deve essere apposta alla fine del testamento dal Notaio.
In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, il Notaio domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo dove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell’apposito attestato.
Il Notaio allega al testamento un attestato nel quale viene dichiarato che tutti gli obblighi previsti dalla legge stessa sono stati rispettati.
 
Attestato
 
(Convenzione del 26 ottobre 1973)
 
1. Il sottoscritto           (nome, indirizzo e qualifica)
 
persona abilitata a rogare in materia di testamento internazionale
 
2. Attesta che il            (data) a               (luogo)
 
3. (testatore)               (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
 
in mia presenza ed in quella dei testimoni
 
4. a)           (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
 
b)               (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
 
ha dichiarato che il documento allegato è il suo testamento e che ne conosce il contenuto.
 
5. Attesto inoltre che:
 
6. a) in mia presenza ed al cospetto di testimoni,
 
1. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e confermato la sua firma già apposta;
 
*2. Il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni:
 
- ho menzionato questa circostanza nel testamento
 
* - la firma è stata apposta da                (nome, indirizzo)
 
7. b) I testimoni ed io stesso(a) abbiamo firmato il testamento
 
8. *c) Ciascun foglio del testamento è stato firmato da                  e numerato.
 
9. d) Mi sono accertato dell'identità del testatore e dei testimoni indicati precedentemente;
 
10. e) I testimoni soddisfavano alle condizioni richieste in base alla legge in virtù della quale stipulo (il testamento).
 
11. *f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento:
 
12.    Luogo
 
13.    Data
 
14.    Firma e, se del caso, Sigillo
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