Il testamento internazionale
Il testamento internazionale è una forma testamentaria uniforme, introdotta dalla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 e recepita in Italia con la legge 29 novembre 1990, n. 387, in vigore dal 16 novembre 1991. La sua utilità è precisa: assicurare che il testamento sia valido quanto alla forma negli Stati aderenti, quali che siano il luogo di redazione, la collocazione dei beni, la nazionalità, il domicilio o la residenza del testatore.
In questa guida
Cos'è e a cosa serve
La disciplina ricorda per più aspetti quella del testamento segreto: anche qui il documento è consegnato a un pubblico ufficiale — in Italia il notaio — in presenza di due testimoni, senza che egli debba conoscerne il contenuto. La finalità è però diversa: non la riservatezza, ma l'uniformità formale tra ordinamenti.
Un testamento redatto secondo questa forma è valido quanto alla forma in tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, senza che occorra verificare la conformità ai requisiti formali di ciascuno di essi.
Forma sì, sostanza no: la distinzione decisiva
La Convenzione uniforma esclusivamente la forma del testamento. Non incide sulla legge che regola la successione, cioè su chi siano gli eredi, sull'esistenza e sulla misura della quota di legittima, sulla validità sostanziale delle singole disposizioni.
Quella legge continua a essere individuata dalle norme di conflitto — per le successioni aperte dal 17 agosto 2015, dal Regolamento UE n. 650/2012, con il criterio della residenza abituale e la facoltà di professio iuris.
Ne discende un'indicazione operativa: il testamento internazionale mette al riparo dalle contestazioni sulla forma, non da quelle sul contenuto. Chi redige un testamento internazionale avendo beni o legami con più Stati farà bene a inserirvi anche la scelta della legge applicabile, quando ne ricorrano i presupposti.
I requisiti del testamento internazionale
Forma scritta, ma non necessariamente autografa
Il testamento deve essere fatto per iscritto. Non occorre che sia scritto dal testatore: può essere redatto da un terzo, a mano o con qualsiasi altro procedimento, compresi i mezzi meccanici.
Lingua libera
Può essere redatto in una lingua qualsiasi, anche diversa da quella del notaio ricevente e dello Stato di redazione.
La dichiarazione del testatore
Alla presenza di due testimoni e del notaio il testatore dichiara che il documento è il suo testamento e che ne conosce il contenuto. Non è tenuto a renderne noto il contenuto né ai testimoni né al notaio.
La firma o il suo riconoscimento
Il testatore firma il testamento in presenza dei testimoni e del notaio; se lo aveva già firmato, ne riconosce e conferma la sottoscrizione.
L'attestato
Il notaio allega al testamento un attestato con cui dichiara che tutti gli obblighi previsti dalla legge sono stati rispettati.
Testimoni, firme e data
- Impossibilità di firmare: il testatore ne indica la ragione al notaio, che ne fa menzione nel testamento. Ove la legge in virtù della quale il notaio è designato lo consenta, il testatore può chiedere a un'altra persona di firmare in suo nome;
- Firme dei testimoni e del notaio: apposte immediatamente sul testamento, in presenza del testatore;
- Collocazione delle firme: alla fine del testamento;
- Testamento su più fogli: ciascun foglio deve essere firmato dal testatore — o, in caso di impossibilità, da chi firma in suo nome o, in mancanza, dal notaio — e deve essere numerato;
- Data: è quella della firma del notaio, apposta da lui alla fine del testamento.
La conservazione
La Convenzione non detta una regola obbligatoria sulla conservazione. Il notaio è però tenuto a domandare al testatore se desideri rendere una dichiarazione in proposito: in tal caso, e su sua espressa richiesta, il luogo in cui intende far conservare il testamento viene menzionato nell'attestato.
L'attestato del notaio
L'attestato è il documento che certifica il rispetto delle formalità e accompagna il testamento. La Convenzione ne fissa il modello, riprodotto di seguito.
Attestato
(Convenzione del 26 ottobre 1973)
1. Il sottoscritto (nome, indirizzo e qualifica), persona abilitata a rogare in materia di testamento internazionale
2. attesta che il (data) a (luogo)
3. (testatore: nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
in mia presenza ed in quella dei testimoni
4. a) (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
b) (nome, indirizzo, data e luogo di nascita)
ha dichiarato che il documento allegato è il suo testamento e che ne conosce il contenuto.
5. Attesto inoltre che:
6. a) in mia presenza ed al cospetto dei testimoni,
1. il testatore ha firmato il testamento oppure ha riconosciuto e confermato la sua firma già apposta;
2. il testatore, avendo dichiarato di essere impossibilitato a firmare egli stesso il suo testamento per le seguenti ragioni (indicare), ho menzionato questa circostanza nel testamento; la firma è stata apposta da (nome, indirizzo).
7. b) I testimoni ed io stesso abbiamo firmato il testamento.
8. c) Ciascun foglio del testamento è stato firmato da (indicare) e numerato.
9. d) Mi sono accertato dell'identità del testatore e dei testimoni sopra indicati.
10. e) I testimoni soddisfacevano alle condizioni richieste in base alla legge in virtù della quale ricevo il testamento.
11. f) Il testatore ha voluto formulare la seguente dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento: (indicare).
12. Luogo ______________
13. Data ______________
14. Firma e, se del caso, sigillo ______________
La conversione in testamento di altra specie
La nullità del testamento in quanto testamento internazionale non pregiudica la sua eventuale validità sotto il profilo formale come testamento di altra specie.
Nel nostro ordinamento ciò significa, in particolare, che il documento può conservare efficacia come testamento olografo, se ne possiede i requisiti: scrittura interamente autografa, data e sottoscrizione del testatore.
Come per il testamento segreto, la conversione presuppone che la scheda sia stata scritta a mano dal testatore. Non opera dunque nelle ipotesi — le più frequenti in questa forma — di documento dattiloscritto o redatto da un terzo.
Chi può scrivere di proprio pugno ha quindi interesse a farlo, apponendo data e sottoscrizione secondo i requisiti dell'olografo: ottiene una doppia validità senza alcun costo aggiuntivo.
Il limite reale: gli Stati aderenti
Il vantaggio del testamento internazionale opera soltanto negli Stati che hanno ratificato la Convenzione, e si tratta di un numero contenuto. Fra questi figurano, oltre all'Italia, alcuni Paesi europei ed extraeuropei; molti ordinamenti di grande rilievo pratico — inclusi diversi Stati con cui l'Italia ha intensi rapporti migratori e patrimoniali — non vi hanno aderito.
Prima di optare per questa forma occorre dunque verificare che gli Stati effettivamente coinvolti nella vicenda — quello di residenza, quello di cittadinanza, quelli in cui si trovano i beni — siano parti della Convenzione.
Quando conviene
| Situazione | Valutazione |
|---|---|
| Beni distribuiti in più Stati aderenti alla Convenzione | Forma d'elezione: elimina la verifica dei requisiti formali di ciascun ordinamento |
| Testatore straniero residente in Italia | Utile se il Paese d'origine è parte della Convenzione |
| Testatore che intende redigere in lingua straniera | Vantaggiosa: la lingua è libera |
| Testatore impossibilitato a scrivere a lungo a mano | Ammette la redazione con mezzi meccanici o da parte di terzi |
| Stati coinvolti non aderenti alla Convenzione | Il vantaggio viene meno: valutare testamento pubblico e scelta della legge applicabile |
| Patrimonio interamente in Italia | Non offre vantaggi rispetto alle forme interne |
Domande frequenti
Il testamento internazionale vale in tutti i Paesi?
No. La validità formale uniforme opera negli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Washington del 1973, che sono un numero contenuto. Occorre verificare l'adesione degli Stati effettivamente coinvolti nella vicenda successoria.
Posso scriverlo al computer o in lingua straniera?
Sì. Il testamento internazionale può essere redatto anche da un terzo, con qualsiasi procedimento, e in una lingua qualsiasi. Se consta di più fogli, ciascuno va firmato e numerato.
Il notaio conosce il contenuto?
Non necessariamente. Il testatore dichiara che il documento è il suo testamento e che ne conosce il contenuto, ma non è tenuto a renderlo noto né al notaio né ai testimoni.
Quale data vale?
Quella della firma apposta dal notaio alla fine del testamento, non quella in cui il testatore ha redatto o sottoscritto il documento.
Se è nullo come testamento internazionale, si perde tutto?
No. La nullità come testamento internazionale non pregiudica l'eventuale validità formale come testamento di altra specie: nel nostro ordinamento, in particolare, come testamento olografo, se ne possiede i requisiti.
Se ha beni o legami familiari in più Stati, la scelta della forma testamentaria va coordinata con quella della legge applicabile. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.