La mediazione civile e commerciale: quando è obbligatoria e come funziona
La mediazione civile e commerciale è uno strumento introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 con l’obiettivo di favorire una soluzione rapida, meno conflittuale e meno costosa di molte controversie civili e commerciali.
In origine, la normativa prevedeva che, per una serie di materie, non fosse possibile iniziare subito una causa ordinaria, ma fosse necessario tentare prima la via della mediazione. La mediazione costituiva, quindi, una vera e propria “condizione di procedibilità”: senza il tentativo di mediazione, la domanda giudiziale era inammissibile.
Questa impostazione è stata però in parte ridimensionata dall’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 272/2012), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà generalizzata del ricorso alla mediazione, per eccesso di delega. Di fatto, il sistema originario è stato “congelato” e la mediazione è tornata ad essere, per un periodo, sostanzialmente facoltativa.
Successivamente, con il cosiddetto “decreto del fare” (D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013 n. 98), il legislatore è intervenuto nuovamente, ripristinando l’obbligatorietà della mediazione – inizialmente per un periodo di quattro anni dal 20 settembre 2013 – in alcune materie specifiche, sempre quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. Nel tempo, l’istituto è stato confermato e progressivamente stabilizzato.
Che cos’è la mediazione e chi è il mediatore
L’art. 1 del D.Lgs. 28/2010 fornisce alcune definizioni fondamentali, utili anche per il cliente che si avvicina per la prima volta a questo strumento:
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Mediazione
È l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Il mediatore può anche formulare una proposta per la risoluzione della lite, ma non impone mai una decisione. -
Mediatore
È la persona fisica (singola o collegiale) che svolge la mediazione. Il mediatore non ha il potere di emettere giudizi o decisioni vincolanti: il suo compito è facilitare il dialogo, chiarire i punti di divergenza, accompagnare le parti verso un eventuale accordo. -
Conciliazione
Se la mediazione ha esito positivo, si parla di conciliazione: le parti raggiungono un accordo che chiude la controversia. Tale accordo, se sottoscritto e omologato nelle forme previste, può avere efficacia esecutiva e, in determinati casi, può essere anche trascritto nei registri immobiliari. -
Organismo di mediazione
È l’ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento (ad esempio gli organismi istituiti presso gli Ordini degli Avvocati). Gli organismi sono iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia, che ne verifica requisiti e funzionamento.
Quando la mediazione è obbligatoria
Nelle materie indicate dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: ciò significa che non si può iniziare la causa senza aver prima tentato il percorso di mediazione (salvo eccezioni specifiche).
In particolare, la mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di:
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Condominio
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Diritti reali (es. usufrutto, servitù, usucapione)
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Divisione
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Successioni ereditarie
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Patti di famiglia
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Locazione, comodato, affitto di aziende
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Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti
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Responsabilità medica e sanitaria
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Diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità
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Contratti assicurativi, bancari e finanziari
In queste materie il cliente che intende agire in giudizio è tenuto prima a esperire il procedimento di mediazione (o eventuali procedure speciali alternative, come quelle previste per i contratti bancari e finanziari). Se non lo fa, il giudice può dichiarare la domanda improcedibile.
Effetti pratici dell’accordo di mediazione
Per dare piena efficacia pratica alla mediazione, il legislatore è intervenuto anche sul codice civile. L’art. 2643 c.c. (atti soggetti a trascrizione) è stato integrato con un nuovo n. 12-bis), per il quale devono essere trascritti:
gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione, se il relativo verbale è sottoscritto dalle parti e la sottoscrizione è autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato.
In questi casi, l’accordo di mediazione produce gli stessi effetti di un atto notarile ai fini della trascrizione, con evidenti vantaggi in termini di certezza e stabilità del risultato raggiunto.
Il potere del giudice di rinviare le parti in mediazione
Un’altra importante novità, introdotta con la riforma del 2013, riguarda il potere del giudice di disporre la mediazione anche quando le parti si siano già rivolte al tribunale.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010:
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il giudice, valutata la natura della controversia, lo stato del processo e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, anche in grado di appello;
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in tal caso, la mediazione diventa condizione di procedibilità anche nel corso del giudizio già instaurato: la causa viene sospesa per consentire il tentativo di conciliazione.
Questo significa che, anche quando la mediazione non è obbligatoria “a monte”, il giudice può ritenere utile o opportuno indirizzare le parti verso questo strumento, nella prospettiva di una soluzione più rapida e meno conflittuale.
Perché valutare la mediazione nel contenzioso ereditario
In materia di successioni ereditarie, la mediazione assume particolare rilievo:
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le liti ereditarie toccano spesso rapporti familiari delicati;
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la definizione consensuale consente di ridurre tempi, costi e livello di conflitto;
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si possono costruire soluzioni più flessibili e personalizzate (es. combinazioni di conguagli, uso dei beni, tempi di liquidazione) rispetto alla sentenza.
Nello Studio Legale Pedrazzoli la mediazione viene valutata:
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sia come adempimento necessario (quando la legge la impone),
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sia come opportunità strategica per ottenere risultati pratici migliori, anche in affiancamento al percorso giudiziale.