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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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.Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

La collazione – Le polizze assicurative

È opinione comune che le polizze vita siano interamente escluse dal processo successorio, ma questa affermazione è solo parzialmente corretta. In effetti, l’importo che l’assicurazione paga al beneficiario non rientra nell’asse ereditario e non influisce sulle quote di legittima o sulla quota disponibile.

Tuttavia, il discorso cambia se consideriamo le somme versate per pagare i premi della polizza stessa. A tal proposito, l’articolo 1920 del Codice Civile stabilisce che il beneficiario ha un diritto proprio sulle somme assicurate grazie alla designazione effettuata dal contraente della polizza. Ciò implica che il capitale assicurato destinato al beneficiario non entra nel calcolo dell’asse ereditario.

Non bisogna dimenticare, però, l’articolo 741 c.c., il quale prevede che le somme pagate per i premi assicurativi siano soggette a collazione se il defunto le ha versate a favore dei discendenti. In altre parole, questi esborsi vengono considerati un anticipo sulla futura eredità e devono essere conferiti nella massa ereditaria per il calcolo dell'asse.

Questo aspetto è particolarmente rilevante, considerando quanto spesso le polizze vita vengano scelte proprio nella convinzione che tutti i capitali assicurativi siano esclusi dalla successione. Da notare, infine, che la norma cita solo i discendenti, ma si ritiene comunemente che si applichi anche al coniuge.

Avvocato Antonio Pedrazzoli
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