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LEBERALITA' DIVERSE DALLE DONAZIONI - IMPOSTE
Avvocato Pedrazzoli
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Domenica 24 Mar 2024 · Tempo di lettura 3:00
Tags: liberalitàdiversedalledonazioniilregimedelleimposte

Corte di Cassazione, Sez. V, del 20 marzo 2024, n. 7442

In tema di imposta sulle donazioni, l'art. 56-bis, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) – pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).

COMMENTO
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, del 20 marzo 2024, n. 7442, affronta un tema di rilevante importanza nel diritto tributario italiano, ossia l'applicazione dell'imposta sulle donazioni ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Tale disposizione legislativa si pone al centro di un dibattito giuridico incentrato sulla distinzione tra donazioni formalmente riconosciute e altre forme di liberalità che, pur non rivestendo la forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 del codice civile, comportano un arricchimento del beneficiario correlato a un impoverimento del disponente.
La Corte ha chiarito che tali atti di liberalità, benché distinti dalle donazioni sotto il profilo formale, rappresentano una manifestazione di capacità contributiva e, come tali, sono soggetti all'imposta sulle donazioni con l'aliquota dell'8%. Questo, a patto che vengano soddisfatti specifici criteri relativi al valore della liberalità, superiore alle franchigie attualmente previste dalla legge (Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap), e che esista una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato in contesti di accertamento fiscale.

La sentenza segna un punto di svolta nell'interpretazione delle norme tributarie relative alle liberalità, sottolineando come il legislatore tenda a considerare rilevante ai fini fiscali non solo la forma giuridica che un atto di disposizione assume, ma anche la sua sostanza economica e sociale. In tal modo, si allarga lo spettro delle operazioni potenzialmente soggette a tassazione, includendo nella base imponibile anche quegli atti di generosità che, pur non avendo la forma di donazioni formali, comportano comunque un trasferimento di valore economico suscettibile di incidere sulla capacità contributiva del beneficiario.

Da un lato, questa interpretazione può essere vista come un tentativo di garantire una maggiore equità fiscale, assicurando che tutte le forme di arricchimento non giustificate da contraprestazioni siano adeguatamente tassate. Dall'altro, solleva questioni relative alla certezza del diritto e alla possibilità che soggetti non pienamente consapevoli della portata fiscale dei loro atti possano trovarsi a dover affrontare oneri impositivi inaspettati.

In conclusione, la sentenza n. 7442/2024 della Corte di Cassazione richiama l'attenzione degli operatori del diritto e dei contribuenti sulla necessità di valutare con attenzione le implicazioni fiscali degli atti di liberalità, anche al di fuori delle formali donazioni. Sottolinea inoltre l'importanza di una pianificazione successoria e patrimoniale attenta, al fine di evitare sorprese in termini di esposizione fiscale


Avvocato Antonio Pedrazzoli
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