Negotium Mixtum cum Donatione: Analisi Giuridica e Riferimenti Giurisprudenziali
Nel diritto contrattuale, il fenomeno del "negotium mixtum cum donatione" si verifica quando, in un negozio oneroso, una delle prestazioni ha un valore significativamente inferiore rispetto alla controprestazione, e questa sproporzione è intenzionale da parte delle parti coinvolte (Cass. Civ. Sez. II, 1266/86). Questa situazione si manifesta tipicamente in casi come la compravendita "nummo uno", dove il prezzo è irrisorio rispetto al valore del bene (Cass. Civ. Sez. III, 7969/91), o in vendite a prezzi eccessivamente elevati.
Esempi possono includere la divisione di beni in cui un condividente riceve un bene di valore molto superiore alla propria quota senza conguaglio, a patto che la sproporzione sia evidente (Cass. Civ., Sez. II, 7681/2019), o il conferimento di un'azienda in cambio di una partecipazione sociale di valore nominale inferiore (Cass. Civ. Sez. VI-II, 26299/2021).
Vi è dibattito se il negotium mixtum cum donatione sia una donazione indiretta o un contratto misto. La Cassazione ha riconosciuto una prevalente natura liberale in queste situazioni, differenziandole dalla simulazione (Cass. Civ. Sez. II, 14799/2014; 24040/2020). Nonostante la sua natura mista, le norme applicabili sono quelle del tipo negoziale utilizzato, che riguardano aspetti formali (Cass. Civ. Sez. II, varie sentenze), la rappresentanza, e la riducibilità in caso di lesione della quota di legittimari (Cass. Civ. Sez. II, 6416/88; 11499/92).
Una seconda teoria, meno prevalente, si concentra sulla scelta della normativa di riferimento. In base a questo approccio, quando prevale l'animus donandi, si configura una donazione remuneratoria, soggetta al formalismo della donazione (Cass. Civ. Sez. I, 5265/99).
Nei casi di cessione di un bene a corrispettivo inferiore, la differenza di valore rappresenta una donazione indiretta, un tema frequentemente esaminato in sede successoria. Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che il negotium mixtum cum donatione è un caso di donazione indiretta: "Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale "negotium" non é necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 cod. civ., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse." (Cass. 3 novembre 2009, n. 23297 e vedasi anche Cass. 16 giugno 2014, n. 13684).
Giurisprudenza Rilevante:
- Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 1266/1986: Riguardante la dinamica delle prestazioni in un negozio oneroso e la loro intenzionale sproporzione.
- Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 7969/1991: Esempio di compravendita "nummo uno" e la valutazione di prezzo irrisorio rispetto al valore del bene.
- Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 7681/2019: Tratta la questione della divisione dei beni e l'assegnazione di un bene di valore superiore senza conguaglio.
- Cassazione Civile, Sezione VI-II, Sentenza n. 26299/2021: Focus sul conferimento di azienda e la sproporzione nel valore delle partecipazioni sociali.
- Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 14799/2014 e n. 24040/2020: Analisi della natura del negotium mixtum cum donatione e distinzione dalla simulazione.
- Cassazione Civile, Sezione II, Diverse Sentenze: Trattano aspetti formali, rappresentanza e riducibilità in caso di lesione della quota di legittimari.
- Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 5265/1999: Discute il concetto di donazione remuneratoria e la prevalenza dell'animus donandi.
- Cassazione Civile, Sentenza del 16 giugno 2014, n. 13684: Definisce il negotium mixtum cum donatione come donazione indiretta.
- Cassazione Civile, Sentenza del 3 novembre 2009, n. 23297: Approfondisce il rapporto tra negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta.
- Corte d'Appello di Venezia del 22 gennaio 2022: Approfondisce la nozione di donazione indiretta ed il concetto di animus donandi.