La donazione di beni mobili - Avvocato Pedrazzoli

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La donazione di beni mobili

La validità della donazione di beni mobili non è garantita esclusivamente dall'adozione dell'atto pubblico. Perché una donazione sia considerata valida, è necessario che i beni mobili specifici oggetto della donazione siano elencati e il loro valore indicato. Queste informazioni possono essere incluse direttamente nell'atto di donazione oppure in una nota separata, che deve essere firmata dal donante, dal donatario e dal notaio rogante. Si ritiene che, sebbene non sia espressamente richiesto dalla norma, anche i testimoni dovrebbero firmare la nota separata.
Sorge un dibattito riguardo alla tempistica di redazione della nota: se debba essere stesa contestualmente all'atto o se possa essere compilata successivamente. Alcuni sostengono una lettura restrittiva, mentre altri ammettono la validità della nota redatta in seguito, purché questa non costituisca un'integrazione o sostituzione formale della nota allegata all'atto pubblico originale.

Per quanto riguarda la donazione di quote sociali, i requisiti formali di specificazione e indicazione del valore non sono necessari, in quanto la donazione riguarda non i beni mobili direttamente, ma le quote che rappresentano il patrimonio sociale. Una soluzione analoga si applica alle pertinenze, che si trasferiscono automaticamente con la cosa principale, come stabilito dall'articolo 818 del codice civile.

Riguardo alle pertinenze, è importante segnalare due recenti sentenze. La prima stabilisce la parziale nullità di una donazione per l'insufficienza della superficie destinata a parcheggio rispetto alle proporzioni stabilite dalla legge, con la necessaria sostituzione delle prescrizioni normative imperative nella clausola contrattuale. La seconda, in tema di imposte, definisce la nozione di pertinenza secondo l'articolo 817 del codice civile, sottolineando che la destinazione effettiva della cosa al servizio ed ornamento di un'altra deve considerare aspetti oggettivi e soggettivi e non può essere esclusa unicamente per motivi formali, come una distinta iscrizione in catasto.
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