La domanda di divisione parziale dell'eredità
La domanda di divisione dei beni in comunione, sia essa ereditaria che ordinaria, prevede il principio dell'universalità: ogni elemento del patrimonio comune deve essere diviso tra tutti i partecipanti alla comunione. Questo principio, tuttavia, non è inflessibile, ammettendo la legge la possibilità di deroghe attraverso la divisione parziale. Tale opzione, pur non essendo espressamente menzionata nella normativa, è riconosciuta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza come pratica legittima, sia per i beni comuni (divisione parziale oggettiva) sia per i soggetti partecipanti (divisione parziale soggettiva o per stralcio di quota).
La divisione parziale può avvenire sia su accordo di tutte le parti coinvolte, sia su iniziativa giudiziale, quando la domanda non viene estesa a tutti i beni o a tutti i partecipanti. Tuttavia, l'assenza di un consenso esplicito tra i condividenti, in caso di contumacia di uno di essi, non può essere interpretata come accettazione della divisione parziale.
Il giudice, nel pronunciarsi sulla divisione, è vincolato alle richieste delle parti. Pertanto, se viene proposta una divisione parziale, non può estendere la sua decisione oltre quanto richiesto senza eccedere il suo mandato. Inoltre, la possibilità di effettuare divisioni parziali successive o una divisione totale successiva lascia intravedere l'importanza di considerare ciascuna divisione parziale come definitiva e autonoma, non influenzata da possibili divisioni future.
Questo approccio riconosce a ogni divisione parziale effettuata l'efficacia di uno scioglimento definitivo della comunione per i beni o per i soggetti specificamente coinvolti, con la trasformazione del diritto sulla cosa comune in diritto di proprietà individuale sul bene o sulla porzione di bene attribuita.