La rinunzia al legato
La rinunzia al legato, nonostante la mancanza di norme specifiche nel codice civile, è riconosciuta come una figura giuridica importante, distinta dalla rinunzia all'eredità per le sue peculiarità. La rinunzia al legato non comporta l'estinzione del diritto derivante dal legato stesso, ma il suo ritorno alla massa ereditaria, configurandosi come un rifiuto che agisce con efficacia retroattiva sull'acquisto originariamente avvenuto a favore del legatario.
La giurisprudenza e la dottrina concordano nel qualificare la rinunzia al legato come una dichiarazione unilaterale non recettizia, che in certi casi, come per i legati aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili, richiede la forma scritta. Tale requisito si intende soddisfatto anche mediante atto di citazione, qualora si soddisfino le condizioni formali previste.
La rinunzia scritta al legato di beni immobili è necessaria per garantire la chiarezza e la certezza giuridica delle operazioni successorie, e la sua efficacia è riconosciuta anche senza la necessità di trascrizione, salvo nei casi in cui l'acquisto sia stato precedentemente trascritto. La possibilità di rinunziare implicitamente al legato è ammessa quando non vi è esigenza di forma scritta, tuttavia, la manifestazione di rinunzia deve essere inequivoca.
La facoltà di rinunziare al legato è limitata se il legatario ha già esercitato atti concreti di godimento del bene oggetto del legato, dimostrando così una volontà contraria alla rinunzia. Sebbene vi siano opinioni divergenti riguardo alla possibilità di rinunciare al legato sotto condizione o a termine, la prescrizione ordinaria si applica al diritto di rinunziare, e la revoca della rinunzia, benché generalmente inammissibile, può essere consentita per tutelare i diritti dei creditori del legatario in casi specifici.
La rinunzia al legato può essere impugnata in presenza di vizi come violenza o dolo, ma non per errore sull'identità dell'oggetto del legato. Per i minori emancipati, è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare per una rinunzia efficace, garantendo così una protezione aggiuntiva ai soggetti più vulnerabili nell'ambito delle successioni testamentarie.