Institutio ex re certa
L’istituzione di erede “ex re certa” costituisce una forma peculiare di designazione ereditaria, con la quale il testatore individua uno o più beni determinati, lasciando nel contempo intendere un’attribuzione di carattere universale. Tuttavia, questa modalità ha storicamente sollevato perplessità: ci si è chiesti se, in presenza di beni non contemplati dal testamento – sia perché ignorati, sia perché sopravvenuti dopo la redazione dello stesso – possa aprirsi la successione legittima per la parte non espressamente devoluta.
In altre parole, il dubbio che tradizionalmente si è posto è se l’istituzione “ex re certa” valga ad attribuire all’erede testamentario anche tutto ciò che non è stato considerato dal testatore, escludendo così qualsiasi spazio alla successione ab intestato, oppure se l’erede sia legittimato unicamente ai beni indicati e, in difetto di un’espressa istituzione universale, il residuo patrimonio del de cuius debba cadere in successione legittima.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato questo quesito in più occasioni. Un punto fermo è stato sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 28 giugno 2018, n. 17122, la quale ha chiarito che non vi è luogo alla successione legittima – ai sensi dell’art. 457, comma 2, c.c. – in presenza di una disposizione testamentaria a titolo universale, anche se formulata come istituzione “ex re certa”. Questa decisione valorizza la cosiddetta “forza espansiva” dell’istituzione universale, che non si limita ai soli beni individuati nel testamento, ma si estende a tutto il compendio ereditario, ivi inclusi i beni ignorati o sopravvenuti.
Una ricognizione giurisprudenziale rivela come, prima di questa autorevole pronuncia , non fossero univoche le soluzioni proposte. Alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito tendevano a ritenere che, laddove il testatore avesse individuato soltanto determinati beni, per quelli non ricompresi si dovesse necessariamente far ricorso alle norme sulla successione legittima. Altre sentenze, invece, ammettevano una interpretazione più ampia della volontà del de cuius, ritenendo che la qualificazione come “ex re certa” rappresentasse comunque un’istituzione universale, tale da non lasciare residui per la successione legittima.
In conclusione, sebbene l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza n. 17122) abbia impresso un significativo punto di svolta, valorizzando la vis espansiva dell’istituzione ex re certa e limitando notevolmente il ricorso alla successione legittima, non si può escludere che, in talune circostanze, l’interpretazione giudiziale possa propendere per una soluzione diversa. Rimane dunque aperta la possibilità, in casi peculiari, che un giudice possa privilegiare la natura originariamente circoscritta dei beni indicati dal testatore e, di conseguenza, l’ingresso della successione legittima per quanto non contemplato. Tuttavia, il richiamo autorevole della Suprema Corte invita gli operatori del diritto a considerare con maggiore attenzione e favore l’ampiezza della volontà testamentaria, riconoscendo alla disposizione ex re certa una portata potenzialmente comprensiva dell’intero asse ereditario.